Obblighi del Medico Competente – art. 25 D.Lgs. 81/08

 

09 Settembre 2009

Il medico competente:

 

» collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
» programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
» istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza;
» consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
» consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
» invia all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
» fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
» nforma ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
» visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
» partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
» comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.

 

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