Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di sommministrazione – art. 26 D.Lgs. 81/08

 

09 Settembre 2009

Appalto – Il datore di lavoro committente deve:


»verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
»ornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro;
»promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.


Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.



Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione.


Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data.


L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema).


Contratto di somministrazione e di appalto


Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.



Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data.



Tesserino – Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.


Sistema di qualificazione delle imprese e dei lav. autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 27)



La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


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