Il nuovo regolamento Dpi

 

28 Marzo 2019

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019 il nuovo decreto Dpi, il D.Lgs. numero 17 del 19 febbraio 2019 recante l’Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Le nuove disposizioni vanno a modificare la vigente normativa nazionale, in particolare alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 e del D.lgs. 457/1992, in recepimento di quanto previsto dal Regolamento Europeo 425 del 2016 che allinea alle disposizioni comunitarie quelle dei Paesi membri.

Regolamento

Le principali novità introdotte, che saranno ufficialmente in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in GU, riguardano le sanzioni che saranno attribuite in caso di mancato rispetto delle norme sull’immissione sul mercato e sulla distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

A tal fine si ricorda che l’articolo 74 del D.Lgs 81/2008 definisce il campo di applicazione delle norme sui Dispositivi di Protezione Individuale, individuando come Dpi quanto segue “si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

Per poter essere immessi sul mercato i Dpi devono rispondere ad alcuni requisiti che, se rispettati, ne garantiscono la conformità normativa e quindi l’adeguatezza allo scopo per cui sono stati progettati e per cui devono essere impiegati. In Italia gli enti normatori nazionali, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, verificano il recepimento del citato Regolamento Internazionale sui Dpi (REG UE 2016/45 che ha sostituito la direttiva 89/686/CEE) e le estendono a livello nazionale, applicandole ai produttori, ai distributori e agli utilizzatori, ognuno dei quali per le proprie competenze e responsabilità.

L’intera filiera della distribuzione è interessata dalla revisione delle sanzioni previste dall’aggiornamento del 12 marzo che introduce maggiore severità sulle necessità di verificare il rispetto dei requisiti di conformità e sanzioni specifiche in caso di inadempienze.

In particolare, i produttori sono tenuti a produrre Dpi che rispettino tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, specifiche per ogni tipologia di dispositivo, la violazione sul mancato rispetto delle procedure per la valutazione di conformità, prevede ora una sanzione che può arrivare fino a 150 mila euro.

Inoltre, chiunque immetta sul mercato prodotti non conformi ai requisiti di base di sicurezza descritti con l’Allegato II del regolamento, quindi sia produttori diretti che intermediari e importatori potranno subire l’arresto fino a tre anni.

Rispetto a quanto precedentemente in vigore, saranno soggetti a multe, fino a 60 mila euro, anche i soli distributori che, acquistato il Dpi da un produttore nazionale o estero, lo immettano sul mercato Dpi senza averne preventivamente verificato la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza.


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