In Gazzetta disciplina esportazione importazione sostanze pericolose

 

05 Aprile 2017

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 il Decreto legislativo 28 del 10 febbraio 2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, che abroga il precedente Decreto legislativo in vigore (Decreto 200 del 27 ottobre 2011).

Il provvedimento definisce l’importo delle sanzioni in caso di violazione delle norme contenute negli articoli del provvedimento Europeo.

In caso di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 8 e 15, in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi, chiunque non ottemperi agli obblighi di notifica, di revisione delle notifica o di . è tenuto al pagamento rispettivamente di sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 ad un massimo di 60.000 Euro, in base alla violazione accertata.

Relativamente alla violazione delle disposizioni contenute nell’art 10, l’esportatore o l’importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica (o commette errori nella comunicazione) all’Autorità di competenza nazionale le quantità di sostanza movimentata è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

Gli esportatori sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nell’art 14 in materia di informazioni da trasmettere o da richiedere al paese di destinazione; se l’esportatore non si adegua alle disposizioni del paese di importazione entro il termine stabilito, è sanzionabile con una ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

L’esportatore che movimenta una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell’allegato I del Reg 249/2012 in concentrazione tale da far scattare l’obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto il richiesto consenso del paese di destinazione è sanzionabile con il pagamento di una ammenda da 15.000 a 90.000 euro.

L’esportatore che movimenta una sostanza esportandola in un altro paese nei sei mesi che precedono la scadenza della sostanza, fatte salve eventuali proprietà intrinseche relative alla scadenza stessa), è sanzionabile con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

L’esportatore che movimenta un pesticida senza predisporre l’etichetta conforme a quanto previsto dal regolamento comunitario, è sanzionabile con una ammenda da 10.000 a 60.000 euro.
Le sanzioni diventano più elevate nel caso di esporti una sostanza soggetta a divieto di movimentazione (tra quelle comprese nell’ elenco all’allegato V), con un pagamento che può arrivare da 20.000 a 120.000 euro.

In materia di violazione relativa alla mancata trasmissione delle informazioni sui movimenti di transito (art 16), il soggetto che incorre nella tasgressione, può essere sanzionato con il pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro.

L’esportatore che omette di etichettare una sostanza chimica pericolosa, conformemente a quanto previsto dal regolamento vigente, o che esporta una sostanza senza provvedere ad accompagnarla con la relativa scheda di sicurezza conforme alla normativa 1271/2008, è sanzionabile con una ammenda da 10.000 a 60.000 euro; se inoltre non viene apposta sull’etichetta la data di scadenza e di confezionamento, sono previsti ulteriori aggravi economici fino a 18.000 euro aggiuntivi.

In aggiunta alle sanzioni descritte, è previsto da parte delle autorità nazionali che esercitano la vigilanza (Ministero della salute, Ministero dell’ambiente e Ministero dello sviluppo economico), il sequestro della sostanza chimica valutata non conforme, e gli articoli sottoposti a sequestro sono distrutti a cura e spese del trasgressore.

Gli importi delle sanzioni verranno aggiornati ogni due anni in considerazione delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevate dall’ISTAT, ed i proventi ricavati dal pagamento delle ammende saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Info: GU 18 marzo 2017 Decreto 10 febbraio 2017 n.28


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