Norme tecniche prevenzione incendi attività turistico alberghiere

 

13 Settembre 2016

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.196 del 23 agosto 2016 il provvedimento dal titolo Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il decreto consiste in quattro articoli, più un allegato che contiene tutte le norme tecniche verticali approvate dal provvedimento (RTV), ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Nel campo di applicazione del provvedimento (articolo 2), viene esplicitato che le norme tecniche antincendio sono applicabili alle attività turistico alberghiere esistenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento o di nuova realizzazione individuate al punto 66 dell’allegato 1 del DPR 151/2011 (alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto), con l’esclusione dei rifugi alpini e delle strutture all’aria aperta.

L’allegato al provvedimento Regole Tecniche Verticali: Attività ricettive turistico alberghiere, costituisce il riferimento principale del documento e si articola su sei punti distinti all’interno dei quali vengono illustrate nel dettaglio le misure antincendio da adottare.

Le attività interessate dal provvedimento, come definite nel campo di applicazione di cui al primo punto dell’allegato, vengono classificate in base al numero dei posti letto e in base alla quota dei piani; inoltre le aree delle singole strutture ricadono sotto diversi profili di rischio in considerazione della destinazione d’uso dichiarata (spazi comuni, spazi riservati agli ospiti, depositi, magazzini, ecc…).

La strategia antincendio tiene conto delle misure previste dalla Regola Tecnica Orizzontale (RTO), allegato 1 al DPR 03/08/2015, che deve essere integralmente applicata in considerazione dei livelli di prestazione all’interno di questa definiti, con le sole deroghe e/o integrazioni esplicitamente previste dai successivi punti dell’allegato.

I criteri di resistenza e di reazione al fuoco vengono definiti nei punti 4.1 e 4.2 della Regola, che prevede specifici requisiti costruttivi per gli arredi delle aree di riposo e classi di resistenza distinte che dipendono dalla quota dei piani (tab V5.1).

Gli aspetti relativi alla compartimentazione dei locali vengono illustrati nel punto 4.3 e tengono conto ancora una volta delle diverse classificazioni dei locali, in considerazione della destinazione d’uso e dell’affollamento massimo prevedibile, come riassunto in formato tabellare dalla tab. 5.2 : Compartimentazione.

Per quanto riguarda le disposizioni di esodo, l’unica deroga rispetto a quanto previsto dal capitolo S4 della RTO riguarda i locali con affollamento non superiore alle dieci persone, che non sono soggetti alla regola. Per tutte le altre tipologie di locali l’applicazione è integrale.

Le prescrizioni previste in materia di gestione della sicurezza, e in particolare quelle relative all’apposizione della segnaletica informativa in prossimità delle zone di accesso di ogni piano (punto 4 del S5.6.5 della RTO), devono essere adottate anche all’interno di ogni camera in modalità multilingua e indipendentemente dalla classificazione della struttura.

Il punto 5.4.6, riguardante le modalità di controllo di un incendio esplicita i criteri progettuali e costruttivi in relazione ai livelli di prestazione elencati nella tabella 5.3, anche in previsione della predisposizione di un eventuale sistema di spegnimento automatico di tipo sprinkler.

La tabella 5-6 identifica la necessità di adottare specifiche misure di rivelazione di allarme (come definito al punto S7 della RTO), in relazione ai diversi livelli di prestazione, con delle precisazioni relative ai livelli più elevati e alle aree in cui siano presenti apparecchi a fiamma libera che devono essere equipaggiati anche con sistemi di rilevazione di sottossigenazione.

Il punto 5.6, infine, illustra le modalità integrative delle opere di costruzione, per le strutture con meno di 25 posti letto, in relazione alla diversa destinazione d’uso dei locali.

Info: GU n.196 del 23 agosto 2016 Decreto 9 agosto 2016


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