Normativa shopper 2018: i chiarimenti del Ministero della Salute

 

16 Maggio 2018

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Normativa shopper 2018. Facendo seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato lo scorso 21 marzo, il Ministero della Salute ha fornito, con la lettera circolare del 27 aprile 2018, alcuni chiarimenti sulle nuove misure relative a distribuzione e impiego dei sacchetti per alimenti.

Le nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti sono state, come noto, introdotte dall’articolo 226-ter del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come introdotto dall’articolo 9-bis, del decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017.

Sacchetti plastica

Le novità introdotte sono rivolte a garantire una maggiore tutela dell’ambiente, limitando la diffusione di sacchetti di plastica leggere, attraverso l’obbligo della distribuzione alla clientela a pagamento e il relativo costo annotato nello scontrino o nella fattura di vendita. In conseguenza di queste disposizioni sono state sollevate diverse domande, relative perlopiù alla possibilità di utilizzare, in alternativa ai sacchetti di plastica distribuiti gratuitamente prima dell’introduzione della nuova disciplina, borse o contenitori di qualsiasi natura già in possesso del consumatore, con specifico riferimento agli “shoppers”, già utilizzati negli esercizi commerciali ad uso gratuito della clientela per gli alimenti da acquistare quale frutta e verdura.

In merito il Consiglio di Stato ha evidenziato come si pongano in essere due interessi potenzialmente in conflitto tra di loro: da un lato l’interesse ambientale a voler ridurre l’inquinamento da materiale plastico, dall’altro la tutela della sicurezza e dell’igiene degli alimenti venduti, che comporta la necessaria conformità alle misure igieniche, riguardanti in modo specifico gli involucri per il confezionamento dei prodotti alimentari, che deve essere rispettata da parte degli esercizi.

In proposito la direttiva comunitaria recepita dai provvedimenti interni, sottolinea l’importanza di garantire la tutela dell’igiene alimentare anche per quanto riguarda il materiale che vi entra in contatto, e pone il divieto esplicito di impiegare plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare, assegnando la responsabilità della tutela dell’igiene all’operatore della filiera alimentare impegnato in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti.

Legge

Il parere espresso dal Consiglio di Stato prevede di conseguenza che sia da ritenersi idoneo e in coerenza con le disposizioni introdotte dalla nuova legge, l’impiego di sacchetti reperiti dal consumatore al di fuori degli esercizi commerciali nei quali sono destinati a essere utilizzati, a condizione che tali contenitori siano idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura.

In proposito il Ministero della Salute precisa che per essere idonei i sacchetti utilizzati devono essere monouso (quindi, non riutilizzabili), nuovi (quindi, non utilizzati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, e in particolare rispondenti a quanto previsto dalla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti e aventi le caratteristiche “ambientali” definite dall’articolo 9-bis.

La responsabilità della verifica di conformità dei sacchetti reperiti all’esterno dell’esercizio commerciale, rispetto ai requisiti appena descritti, è dell’esercente stesso che è tenuto secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità dei sacchetti utilizzati dal consumatore, indipendentemente dal fatto che siano messi a disposizione del consumatore dall’esercizio commerciale o che siano introdotti dal cliente. In caso di verifica negativa inoltre, l’esercizio commerciale può impedire l’impiego di contenitori non considerati conformi rispetto ai requisiti igienici previsti dalla norma.

Restano comunque delle criticità relative al peso dell’involucro eventualmente reperito all’esterno dei negozi, che potrebbe non essere uguale a quello dei sacchetti forniti dall’esercente e quindi comportare un aggravio di spesa in fase di pesatura sulle bilance, tarate per sottrarre il peso relativo al sacchetto messo a disposizione del consumatore (4-6 gr. circa).

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