Linee guida per le funzioni del direttore lavori e del direttore per l’esecuzione

 

22 Maggio 2018

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, il decreto di Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione – D.Lgs n. 49 del 07 maggio 2018.

Il provvedimento recepisce quanto disposto dal Codice dei contratti Pubblici” (D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016), e in particolare quanto previsto dall’articolo 101 comma 3 del citato Codice che introduce le funzioni del direttore dei lavori, rimandando a decreto di futura pubblicazione l’approvazione delle linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività (art 111).

Requisiti e compiti

La figura del direttore lavori si inserisce in un contesto complesso e si interfaccia con altri soggetti presenti all’interno del cantiere, coordinandosi con queste nell’ambito di un perimetro di funzioni ben delineato.

In particolare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dispone le attività di servizio ed elabora un programma di relazioni periodiche che il direttore dovrà presentare. Al di là di questo il direttore dei lavori ha piena autonomia di esercizio in merito a tutto quello che riguarda il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.

Il titolo II del decreto delinea le funzioni del direttore dei lavori, mentre con il titolo III si dispongono le funzioni del direttore per l’esecuzione. Le figure assumono funzioni in fase preliminare, queste esclusive del direttore lavori, e in fase operativa, queste condivise.

Le fasi preliminari prevedono la comunicazione delle informazioni relative all’accessibilità delle aree interessate dalle attività e all’assenza di impedimenti. In fase preliminare il direttore provvede alla consegna dei lavori entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione o di stipula del contratto e comunica all’impresa esecutrice la programmazione degli interventi elaborando il calendario delle attività.

Il direttore lavori ha la responsabilità di produrre dei verbali periodici sull’avanzamento delle opere, e di far rispettare le tempistiche previste attraverso funzioni di esercizio di autorità di cui può avvalersi fino alla risoluzione del contratto con l’esecutore in caso di gravi ritardi non imputabili a cause di forze maggiore.

In fase di esecuzione il direttore lavori ha la responsabilità di verificare la conformità dei materiali impiegati, anche respingendo quelli non idonei e disponendo le prove necessarie a verificarne l’adeguatezza. Tra i compiti verifica il rispetto degli obblighi dell’esecutore, controllando la presenza in cantiere e la regolarità dei contratti di lavoro e comunicando entro ventiquattro ore al RUP eventuali violazioni.

Come già previsto dall’articolo 107 del Codice “In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto” prevedendo inoltre una serie di visite ispettive al cantiere durante il periodo di sospensione per verificare le condizioni dell’area e la reale assenza di attività.

In caso di sinistri il direttore provvede a fornire tempestivamente al RUP una relazione sull’accaduto, fermo restando che resta in capo all’esecutore l’allestimento delle misure per evitare che si verifichi un danno e il risarcimento degli stessi se si sono verificati per mancanza di applicazione delle sopracitate misure.

Direttore esecuzione

Il direttore per l’esecuzione, figura che spesso coincide con quella del RUP, ha la responsabilità di tutte le fasi operative. In particolare, fornisce all’esecutore istruzioni mediante ordini di servizio e coordina le attività in modo da garantire il rispetto dei tempi stabiliti.


Nel controllo operativo il direttore per l’esecuzione vigila sulla qualità del servizio reso in termini di prestazioni e materiali, l’idoneità delle relazioni periodiche, la presenza di eventuali soggetti in sub appalto e la regolarità dei contratti, la soddisfazione del cliente e il rispetto da parte dell’esecutore delle norme a tutela dell’ambiente.

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