La valutazione dei rischi alla luce delle recenti normative

 

31 Ottobre 2009

C’era una volta la legge 626 del 1994. Oggi lo scenario è più complesso e le nuove normative di riferimenti si trovano nel D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, che obbligano le aziende a compiere un’attenta valutazione dei rischi seguendo specifiche modalità.
L’azienda oggi deve dunque fare delle scelte che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e l’integrità fisica di tutto il personale nello svolgimento del lavoro, assumendosi anche la responsabilità di certificare e documentare ogni scelta sulla prevenzione.

Per adempiere a questo obbligo la legge impone il passaggio attraverso una specifica organizzazione – composta da personale interno o esterno alla struttura – che sia in grado di seguire le procedure volute dalla legge per la valutazione del rischio. Tale struttura, come primo step, sarà chiamata a valutare tutti i rischi che si possono verificare durante il lavoro dopo che l’azienda abbia già adottato tutti gli accorgimenti minimi prescritti dalla legge in termini di sicurezza. Il secondo step prevede che vengano valutati i potenziali rischi che rimangono per poi procedere alla loro valutazione seguendo un ordine preciso. Infine verranno individuate le misure di tutela adeguate a diminuire la presenza dei rischi per tutto il personale.

Più dettagliatamente il D. Lgs. 81 del 2008 stabilisce che sia il datore di lavoro la persona incaricata ad individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda, dando a questo la facoltà di adempiere a questo obbligo anche affidandosi ad un consulente esperto e qualificato. Nel processo di valutazione del rischio dovranno comunque essere coinvolte diverse e specifiche figure: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP ) e, se previsto per legge, il medico competente, dopo aver richiesto il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento che ha valore certificativo: il Documento Valutazione Rischi.

La legge specifica che il documento deve essere suddiviso in tre parti e dovrà individuare:
• un elenco di tutto ciò che è stato valutato rischioso per la sicurezza e per la salute;
• una serie di strumenti e di criteri di prevenzione sulla base delle valutazioni sui rischi compiute in precedenza, per fornire mezzi di protezione e misure di informazione al personale;
• un insieme di misure idonee a garantire ai lavoratori una sempre maggiore tutela, attraverso un continuo aggiornamento dei dispositivi di sicurezza.

La stessa legge suddivide poi le fonti di rischio in 5 categorie:

1. Pericoli Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;

2. Pericoli Ergonomici: richiedono di adottare delle posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;

3. Pericoli Specifici: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. E’ il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni e radiazioni.

4. Pericoli di Processo: sono quei pericoli che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.

5. Pericoli Organizzativi: si intendono tutti quei pericoli che derivano dai errori compiuti dal personale di un’azienda, quindi da chi ricopre dei ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standard di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo.


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