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rivisto il 5 settembre 2019

La data certa nella documentazione

La documentazione sulla sicurezza sul lavoro che necessita di una data certa è quella relativa alla valutazione dei rischi e alla delega delle funzioni, così come disciplina il Testo Unico sulla Sicurezza rispettivamente agli articoli 28 e 16.

Così infatti si legge testualmente nel Dlgs 81/08:

Art. 16 (Delega di funzioni)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
….

Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)
…..
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa…

 

Ad oggi questi di seguito sono le procedure maggiormente utilizzate ai fini dell’apposizione di una data certa:

  • posta elettronica certificata (PEC)
  • marca temporale
  • autoprestazione presso uffici postali.