Interpelli sulla sicurezza n.4 e n.5 giugno 2018

 

16 Luglio 2018

interpello-alternanza-scuola-lavoro

Sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro due nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro n.4 e n.5 giugno 2018. 

Interpello n.4 2018

Il primo interpello (04/2018)  riguarda un’istanza relativa agli oneri derivanti dalla formazione in materia di salute e sicurezza, come prevista dagli Accordi tra stato e regioni del 21 dicembre 2011, rivisti dagli accordi del 07 luglio 2016, per quanto riguarda gli studenti impegnati in periodi di apprendistato e di alternanza scuola lavoro.

La richiesta si riferisce a studenti che sviluppano tale percorso formativo presso artigiani e lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 81/2008. Nella fattispecie si richiede se la formazione degli studenti impegnati nei periodi di alternanza scuola lavoro, sviluppati mediante iniziative di carattere provinciale sia necessariamente a carico del lavoratore autonomo ospitante, con le derivanti conseguenze di tipo economico che potrebbero pregiudicare l’intero percorso formativo compromettendone la realizzabilità.

La Commissione risponde che le modalità e i criteri che disciplinano l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, e che rappresentano l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 37 del Decreto legislativo 81/2008, sono definiti dall’articolo 5 del decreto n. 195/2017 del Ministero dell’Istruzione “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.”

In particolare, l’articolo 5 prevede che la formazione generale sia erogata a carico dell’Istituto scolastico che organizza i periodi di alternanza, mentre la formazione specifica deve essere gestita ed erogata dall’ente ospitante. Lo stesso articolo 5 al comma 2 prevede tuttavia la possibilità che vengano stipulati specifiche convenzioni tra i soggetti coinvolti, all’interno delle quali potrebbero essere definite diverse modalità di erogazione e di ripartizione degli oneri relativi alla formazione.

Interpello n.5 2018

Il secondo interpello (05/2018) riguarda la corretta interpretazione del modulo di condotta per i treni merci in relazione all’attività di vigilanza, e all’impiego del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa.

La Commissione risponde che, in linea generale lo scopo degli interpelli è quello di richiedere pareri di carattere generale e che la richiesta relativa allo strumento di controllo dell’attività del macchinista relativo a una specifica tecnica di interoperabilità, non afferisce alla competenza della Commissione. In linea generale comunque si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 28 del Tus, il datore di Lavoro debba valutare l’impatto del dispositivo sulla salute e sicurezza dei lavoratori, a condizione che il “ dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, risulti conforme agli standard europei e nazionali.

Info: interpelli sicurezza sul lavoro n.4 e n.5 giugno 2018


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