Interpello n.6/2018

 

08 Agosto 2018

interpello-6-2018

Pubblicato dalla Commissione Consultiva Permanente l’interpello sulla sicurezza sul lavoro deliberato in occasione della seduta del 18 luglio 2018 sull’obbligo di vigilanza delle aziende sull’operato dei lavoratori, ai fini di garantirne l’incolumità, e in modo più specifico alla conformità di alcuni dispositivi di vigilanza impiegati in ambito ferroviario.

Nella formulazione il richiedente domanda se l’obbligo di vigilanza posto in capo alle aziende per garantire l’incolumità dei lavoratori, può ritenersi assolto mediante l’adozione di strumenti di controllo che siano ritenuti adeguati e idonei dall’azienda, anche senza che vi sia stata preventivamente una effettiva oggettivizzazione dei sistemi adottati e fermi restando gli obblighi di la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza. Si interroga sulla conformità di tale soluzione, rivolta a consentire alle Istituzioni ed in particolare all’Organo di vigilanza, di verificare l’adeguatezza del sistema di vigilanza individuato, rispetto ai requisiti normativi e alle effettive esigenze aziendali.

Ancora, viene posta l’attenzione sull’assolvimento dell’obbligo giuridico di tutelare l’integrità fisica dei lavoratori relativamente al tema del controllo della vigilanza degli operatori addetti ad attività pericolose. In particolare, si richiede se tale obbligo per le aziende ferroviarie, possa ritenersi assolto mediante il solo assenso di rispondenza da parte del Ministero dei Trasporti e dell’ANSF, o se invece l’azienda debba comunque individuare misure conformi alla più recente evoluzione tecnologica.

La Commissione risponde che comunque l’adozione di sistemi di vigilanza nell’ambito del trasporto ferroviario, è obbligatoria per il controllo dell’incolumità del macchinista, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e italiana.

Nel caso specifico, e come già trattato in occasione della risposta all’interpello nr 05/2018, la Commissione sottolinea come “l’assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.”

In aggiunta a questa precisazione la Commissione richiama quanto già definito con l’interpello 05, ove si chiarisce che l’omologazione rispetto agli standard europei di un dispositivo di vigilanza, non garantisce comunque l’assoluta efficacia dello stesso in relazione alla specifica attività lavorativa dell’operatore, e che il datore di Lavoro, indipendentemente dall’assenso di conformità, abbia l’obbligo di verificarne l’impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori all’interno del quadro specifico della valutazione dei rischi, che restituirà un valore di riferimento rispetto al quale confrontarsi.

Una ulteriore precisazione in merito è riferita a quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs 81/2008, relativamente al “rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Tale principio impone quindi al datore di Lavoro, l’obbligo di adottare tutte le misure tecnologiche applicabili alla realtà lavorativa, rivolte a eliminare o ridurre i rischi derivanti da attività monotone e ripetitive.

Info: interpello sicurezza lavoro n.6/2018

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