Parchi avventura, inquadramento ai fini della prevenzione incendi, quesito VVF

 

15 Marzo 2018

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Pubblicato dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Roma, un quesito in data 18 gennaio 2018 sul corretto inquadramento dei parchi avventura.

Il quesito ha interessato gli adempimenti da adottare nei parchi tra quelli previsti dal DPR 151/2011 e la relativa pratica di segnalazione di certificazione antincendio (Scia). Per la loro natura e tipologia, come sottolineato dal richiedente stesso, tali strutture non possono rientrare tra quelle regolamentate dal decreto interministeriale del 18 luglio 2016, Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Ai fini del corretto inquadramento di queste strutture, il soggetto richiedente domanda se i parchi avventura di cui sopra, possano rientrare nel campo di applicazione delle misure previste dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo). In particolare si richiede all’autorità competente, di esprimere una opinione sull’inquadramento corretto rispetto al fatto che le strutture in oggetto possano ricadere tra quelle elencate alla lettera “i” (Parco Divertimento) piuttosto che alla lettera “l” ( attività di pubblico spettacolo all’aperto).

In risposta all’interpello il Comando provinciale dei Roma risponde che per la natura e tipologia di struttura, un parco avventura non avendo all’interno del suo contesto un “locale di trattenimento” così come definito ai sensi del Titolo I del D.M. 19 agosto 1996, non possa rientrare tra le attività individuate dal punto 65 dell’allegato 1 al D.P.R. 151/11. (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato).

In proposito il Comando, con nota n. 62525 del 19/09/2017, ratificata sia dal Comando regionale con nota n. 22367 del 07/11/2017, che dalla direzione centrale con nota nr 717 del 18 gennaio 2018, ritiene che “per l’applicazione della regola tecnica di riferimento, i parchi avventura possano essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996″.

In aggiunta al parere espresso dal Comando Provinciale, la direzione centrale precisa che le misure di sicurezza relative ai criteri di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione delle strutture ricreative con percorsi acrobatici, sono disciplinate dalle norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2, che devono essere applicate per garantire adeguati livelli di sicurezza.

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