Inl, linee guida per la vigilanza sul caporalato e sul lavoro nero

 

07 Marzo 2019

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L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la lettera circolare numero 05/2019 contenente le linee guida operative per il personale ispettivo rivolte a fornire le indicazioni comuni per le azioni di vigilanza di contrasto al caporalato e al lavoro sommerso.

La circolare si inserisce in un quadro normativo che discende dalle disposizioni previste dal nuovo articolo 603 del Codice Penale in materia di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, e rappresenta un elemento di confronto per gli ispettori Inl che agiscono in collaborazione con i Carabinieri del Comando per la tutela del Lavoro, e che tuttavia, come precisato dalla stessa direzione generale Inl , nel corso delle azioni di vigilanza dovranno comunque “tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l’acquisizione dei relativi elementi di prova”.

Si concentra su quelli che vengono definiti gli elementi costituitivi del reato, identificabili nello sfruttamento lavorativo e nell’approfittarsi dello stato di bisogno dei lavoratori, con ricadute sia sulla salute e sulla sicurezza degli stessi che sull’evasione nel versamento dei premi contributivi assicurativi e previdenziali.

Tali reati, circoscritti all’interno di un perimetro definito dallo stato di indigenza dei soggetti vittima dello sfruttamento, sono inoltre aggravati se commessi mediante violenza o minaccia. In tal caso è prevista la “reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato” (comma 2). Ulteriori aggravanti sono inoltre rappresentate dallo sfruttamento di lavoratori minorenni, dal numero di soggetti reclutati e dall’esposizione consapevole a rischi per la salute e la sicurezza, senza l’adozione delle necessarie misure di protezione e prevenzione.

Nel corso dell’attività ispettiva, il reato in flagranza può essere accertato anche mediante intercettazioni telefoniche, e oltre all’arresto, può prevedere la confisca dei beni utilizzati per la commissione e dei proventi derivanti in termini di denaro o di beni materiali.

Sono ritenuti responsabili del reato, anche se con modalità e tipologie di verifiche differenti, sia l’intermediario che l’utilizzatore della prestazione illecita, e le verifiche ispettive devono essere rivolte ad accertare anche i collegamenti tra i diversi soggetti della filiera, relazionandosi con la Procura di competenza per l’acquisizione degli elementi di prova.

Indicazioni operative

La circolare entra quindi nel dettaglio delle modalità operative impiegabili nel corso delle ispezioni, che prevedono l’acquisizione delle prove mediante rilievi mirati, perquisizioni, interrogatori e sequestri anche di materiale informatico e degli scambi telematici avvenuti tra le parti indagate.

Nel corso degli interrogatori è indispensabile acquisire informazioni da parte dei lavoratori, sia al fine di individuare le modalità operative che quelle del reclutamento, sia per evitare che il fenomeno venga ulteriormente diffuso. In tale ottica sono previsti inoltre sconti della pena in caso di collaborazione da parte dei lavoratori coinvolti. Se questi ultimi inoltre risultano soggetti extra comunitari senza permesso di soggiorno, è previsto in caso di collaborazione, il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno che ha lo scopo di favorire l’integrazione sociale e professionale del lavoratore, sottraendosi quindi al reclutamento fraudolento e ai potenziali condizionamenti dell’organizzazione criminale e che, peraltro, consentirà anche di iscriversi alle liste di collocamento a specifici percorsi di formazione professionale e ai servizi assistenziali.

L’allegato operativo alla lettera circolare fornisce una lista di controllo che definisce il quadro delle domande da rivolgere ai lavoratori coinvolti nelle attività illecite e che il personale ispettivo dovrà adottare con l’obiettivo di uniformare le azioni di vigilanza e di acquisire i medesimi elementi di prova.


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