Infortuni: azienda unico “garante” della sicurezza

 

07 Settembre 2010

Con la sentenza n° 32357, depositata il 26 Agosto u.s., la Corte di Cassazione penale ha ritenuto che in caso di un infortunio sul lavoro non solo è responsabile il RSSP ma anche l‘azienda, anche a fronte di un comportamento imprudente da parte di un lavoratore.
La fattispecie riguarda il caso di un operaio infortunatosi gravemente in cantiere perchè caduto da una scala in muratura priva del corrimano.
I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che: “l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacchè al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela”.
La mancanza di adeguate misure di protezione sugli strumenti di lavoro atti a svolgere le normali funzioni da parte del lavoratore non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità derivante dall’infortunio, nonostante sia accaduto per imprudenza od imperizia dell’operaio.


Il datore di lavoro assume la posizione di garante della sicurezza, pur in presenza del delegato al servizio di prevenzione e protezione che resta un mero ausiliario; infatti in virtù delle norme sul T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire il verificarsi di infortuni connessi all’attività lavorativa svolta dai propri dipendenti, oltre a dover informare i dipendenti sui rischi dell’attività lavorativa, a controllare in modo assiduo, continuo e puntiglioso la corretta applicazione delle misure di sicurezza da parte dei dipendenti nel luogo di lavoro, in particolare il cantiere.
Unica eccezione a tale principio, ormai consolidato nella giurisprudenza ( Cassazione Sez. IV penale del 5 Giugno 2008; 8 Giugno 2010; 11 Agosto 2010)  si ha nel caso di un comportamento del lavoratore giudicato “abnorme”, eccezionale ed imprevedibile, comunque tale da escludere che la condotta seppure negligente del datore di lavoro possa considerarsi causa dell’infortunio.
In pratica ex art. 41 co2 c.p. viene meno il principio del nesso di causalità tra fatto e danno, posto che la scala posizionata nel cantiere, seppure non adeguatamente assicurata in quanto sprovvista del corrimano, è considerata uno strumento di comune utilizzo per le attività di cantiere svolte dagli operai nello svolgimento delle loro mansioni e quindi dell’infortunio ne risponde il datore di lavoro come rappresentante dell’azienda e garante della sicurezza.


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