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rivisto il 5 settembre 2019

I costi della sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto

I costi della sicurezza che ogni
azienda deve sempre sostenere, a prescindere dal tipo di contratto con il quale
viene affidato il lavoro, il servizio o la fornitura; vanno inseriti nel
contratti di appalto, come recita l’articolo 26 comma 5 del Testo Unico
81/2008
: «i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”,  quindi riferibili sostanzialmente alle misure
di sicurezza che l’appaltatore che presenta l’offerta dovrà sostenere per
l’esecuzione dei lavori  – ad esempio la
richiesta di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) il cui costo
va integralmente riconosciuto come costo specifico della sicurezza. Oppure, si
consideri i ponteggi o ai trabatelli, che l’impresa appaltatrice utilizzerà
all’interno dei siti dell’azienda committente, che per precisa disposizione di
legge (Allegato XV D.lgs 81/2008, paragrafo 4) sono sempre costi della
sicurezza.