Circolari Inps e Inail sul Durc in presenza di definizione agevolata

 

16 Maggio 2017

Due recenti circolari (la n. 18 del 18 aprile 2017 e la n. 80 del 2 maggio 2017), rispettivamente emesse da Inail e Inps chiariscono sul Durc Documento di Regolarità Contributiva in presenza del procedimento di definizione agevolata, e illustrano quindi le istruzioni operative che ne conseguono.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su quanto emerge dalla lettura delle due circolari, e in particolare sul tema di fondo che verte sull’applicazione del procedimento di definizione agevolata, come disciplinato dall’articolo 6 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione ad una verifica di regolarità contributiva.

Il procedimento di definizione agevolata si perfeziona con il pagamento completo e nel rispetto delle scadenze previste, di tutti i contributi dovuti e pertanto fino al momento dell’assolvimento di tale obbligo l’esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali, non può considerarsi sanata. In tal senso si è espresso l’Ispettorato del Lavoro con nota del 9 gennaio 2017, che sancisce come non sia possibile considerare estinto il debito solo presentando, in fase di accertamento la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Risulta invece conforme, e quindi non perseguibile, la posizione dei soggetti aderenti al procedimento sin dal pagamento della prima rata; in tal senso si esprime l’art 54 del D.Lgs nr 50 del 24 Aprile 2017, che disciplina i nuovi criteri per l’attestazione di conformità del Durc aziendale, in situazioni di definizione agevolata dei debiti contributivi pensionistici.

Al comma 1 si dispone quindi che, in presenza dei requisiti essenziali per la conformità contributiva, “nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione effettuata nei termini di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.”

Per quanto riguarda le scadenze per la presentazione della dichiarazione di adesione, i soggetti interessati avevano tempo fino al 31 marzo 2017; per effetto della proroga disposta dal decreto legge 236 del 7 marzo 2017, di tale termine inizialmente fissato al 21 aprile 2017.

Gli agenti di riscossione hanno ora tempo fino al 15 giugno 2017 per comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata così come quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In particolare per l’anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre, nel rispetto delle percentuali definite dall’art 6 del D.Lgs 193/2016 che prevede il pagamento del 70% delle somme complessivamente dovute nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.

L’art 54 definisce quindi che in caso di mancato, tardivo o parziale pagamento dei contributi, indipendentemente dalla forma di pagamento scelta (unica o rateale), tutti i Durc rilasciati in attuazione del comma 1 (cioè a seguito della presentazione della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata) siano annullati dagli Enti preposti alla verifica e l’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. L’elenco dei Durc annullati per effetto di tale norma, sarà disponibile on line sul portale dell’Inps alla voce “Durc on Line”.

Nel caso si accerti che il soggetto debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, verrà attestata la regolarità contributiva. Per quanto riguarda i rimanenti debiti, la regolarità verrà attestata se al momento della scadenza dei termini sopra definiti, sia della rata unica che della dilazioni, l’ente di riscossione comunica il regolare versamento.

Il mancato o tardivo versamento delle rate, successivamente anche all’attestazione di regolarità, concorreranno all’annullamento del Durc come sopra descritto, le procedure per consentire di applicare gli annullamenti e per le modalità comunicative relative alle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata, sono definite in automatico attraverso la procedura del DURC On Line, in cui risultano annotate le posizioni delle aziende che già hanno provveduto alla richiesta di definizione agevolata (sarà presente la voce : “l’azienda ha presentato istanza di definizione agevolata”). In tal modo la procedura automatica consentirà di aggiornare le posizioni debitorie in considerazione degli eventuali avvenuti pagamenti e delle segnalazioni dell’agente di riscossione.

Info:
Circolare Inail del 18 aprile 2017 n.18
Circolare Inps del 2 maggio 2017 n.80


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