DM 13 gennaio 2016 sulla commissione consultiva permanente sicurezza lavoro

 

05 Febbraio 2016

decreto commissione consultiva permanente sicurezza lavoro

Il 13 gennaio 2016 è stato varato il decreto ministeriale che, in ottemperanza a quanto definito nell’articolo 6, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, poi modificato dall’articolo 20 del D.lgs. n. 151/2015, individua le modalità, le tempistiche ed i criteri per l’identificazione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è costituita da trenta membri, ripartiti come definito dal comma c dell’art. 20 del D.Lgs 151/15, che in un’ottica di semplificazione e risparmio riduce di dieci membri il precedente art 6 dell’81/08.

Il provvedimento ministeriale si compone di cinque articoli. Nel primo articolo vengono definiti i termini per le designazioni. Entro cinque mesi dalla scadenza del mandato dei componenti, il Ministero del Lavoro è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, l’avviso della scadenza, dando modo ai membri della Commissione di manifestare il proprio interesse a far nuovamente parte della commissione, così come di fornire eventuali nominativi di esperti e supplenti in caso di rinuncia all’incarico.

Nell’articolo 2 si conferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la delega alla designazione dei propri rappresentanti che entreranno a far parte dell’organo esecutivo.

Nell’articolo 3 vengono definiti i criteri per la designazione degli esperti che faranno parte della Commissione che sono designati dalle organizzazioni sindacali di lavoratori e datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Nel caso il numero dei delegati designati sia superiore a quello previsto dal Testo Unico, il Ministero del Lavoro si riserva la facoltà di eseguire una selezione basandosi sulla rappresentatività delle organizzazioni che hanno indicato i nominativi, e garantendo il rispetto del pluralismo in base ad alcuni elementi quali: la consistenza e la diffusione delle organizzazioni sindacali e la loro partecipazione effettiva alle contrattazioni nazionali.

Nell’articolo 4 si stabilisce che la nomina dei tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale (c. 1l, art 6) sia di pertinenza del Ministero del Lavoro e venga eseguita a seguito della costituzione della Commissione.

Nell’articolo 5 le disposizioni transitorie e finali, delineano le tempistiche per l’insediamento e la nomina; entro due mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM, il Ministero pubblicherà l’avviso di scadenza dell’attuale commissione, dando decorrenza alle tempistiche definite nell’articolo 1. Fino alla effettiva data di insediamento della nuova Commissione, rimane in carica la Commissione costituita il 14 luglio 2014.

Testo completo del decreto 13 gennaio 2016 – Ministero del lavoro

 


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