Norme di sicurezza antincendio edifici civile abitazione, integrazioni in Gazzetta

 

20 Febbraio 2019

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Facendo seguito a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Interno numero 246 del 16 maggio 1987, recante le “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 148 del 27 giugno 1987, e in considerazione dell’evoluzione dei criteri e della normativa sulla prevenzione incendi avvenuta dall’emissione del citato decreto negli ultimi trent’anni, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza delle facciate delle abitazioni civili, è stato pubblicato in GU nr 30 del 05 febbraio 2019 il decreto del 25 gennaio 2019 recante gli aggiornamenti da apportare al decreto di riferimento che resta quello del 1987. Le nuove misure entrano in vigore a novanta giorni dalla pubblicazione.

Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. Le disposizioni contenute nel decreto, individuate nello specifico dall’allegato I al provvedimento, si applicano alle abitazioni civili di nuova costruzione e a quelli esistenti che siano oggetto di ristrutturazioni successive alla data di entrata in vigore delle nuove misure e che comportino il rifacimento parziale (in misura superiore al 50% della superficie) o la nuova realizzazione delle facciate. Non si applicano invece ai progetti già approvati, conformi alle disposizioni precedenti, anche se non ancora esecutivamente avviati.

In ogni caso entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni anche gli edifici già esistenti dovranno adeguarsi per quanto riguarda le sole disposizioni relative agli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, ed entro un anno per tutte le altre disposizioni.

L’obiettivo del provvedimento è quello di allineare i requisiti costruttivi ai più recenti standard di sicurezza, raggiunti al giorno d’oggi grazie all’evoluzione tecnica. Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai condomini di altezza antincendio (come definita dal DM del 30 novembre 1983) superiore a 12 metri, con una classificazione che in considerazione dell’altezza dispone diversi adempimenti da mettere in pratica a carico del responsabile dell’attività.

Tra le disposizioni di base riconducibili per lo più agli edifici civili di altezze più contenute (fino a 24 metri), è importante evidenziare la necessità di identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio e di fornire le informazioni agli occupanti sulle disposizioni di esodo, che devono essere contenute in opportuna segnaletica riportante i divieti e le precauzioni da osservare e i numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza. Il soggetto responsabile dell’attuazione deve inoltre assicurarsi che i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure antincendio siano in condizioni di assoluta efficienza, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.

Per gli edifici più alti le prescrizioni aumentano e si aggiungono a quelle di base, e prevedono l’obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico e la predisposizione di un centro di gestione dell’emergenza con un coordinatore designato.

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