Decreto correttivo Testo Unico Sicurezza d.lgs 106/09

 

25 Settembre 2009

Le principali novità introdotte nei cantieri temporanei e mobili

Il 5 agosto scorso è stato pubblicato il decreto correttivo d.lgs 106/09 sul testo unico sicurezza sul lavoro che ha modificato sostanzialmente la normativa precedente d.lgs 81/2008

Sono intervenute variazioni sui cantieri anche con riferimento ai lavori privati con l’introduzione del d.lgs 106/09?

Certamente sono intervenute variazioni in materia di canitieri e cioè in materia delle norme previste dal titolo IV capo 1 del decreto legislativo 81/2008, le variazioni sono molto significative perchè estendono l’obbligo soprattutto quello in materia di verifica dei requisiti professionali anche alle realtà private.

Infatti, nel testo previgente, l’obbligo di aquisizione dei documenti relativamente ai requisiti tecnico professionali, un elenco molto diffuso previsto nell’allegato 17 del d.lgs 81 era riferito sostanzialmente ed esclusivamente alle amministrazioni pubbliche, ovvero ai soggetti che dovessero applicare il codice delle pubbliche forniture.

Dal 20 agosto invece , i campi di applicazione per la verifica dei requisiti professionali secondo il nuovo allegato 17 , un pò semplificato rispetto al precedente , fanno riferimento soltanto alla quantità di lavoratore gg del cantiere, ovvero è stato ripristinato il vecchio limite dei 200 uomini/giorno ancorchè solo per i requisiti e qualità , e cioè presenza di rischi particolari con riferimento ad esempio ai lavori in quota o ai lavori con rischio di sprofondamento o simili.

Inoltre sono state apportate modifiche al campo di applicazione della norma, in particolar modo con riferimento ai lavori elettrici e ai lavori di impiantistica come ad esempio la realizzazione di impianti elettrici o di impianti di telecomunicazioni o impianti di condizionamento che sono stati sottratti al campo di applicazione del titolo IV capo 1, salvo la realizzazione di opere che si identifichino in lavori edili o di ingegneria civile.

Sono stati adottati particolari accorgimenti sugli adempimenti previsti per i coordinatori, il decreto correttivo specifica i doveri a capo dell’impresa affidataria e si è chiarito come le incompatibilità sulla nomina del coordinatore e per l’esecuzione, siano riferitite anche a relazioni qualificate con l’impresa affidataria, mentre si è chiarito definitivamente il profilo della responsabilità dell’impresa affidataria nei confronti dei subbappaltatori e dei lavoratori autonomi.

Sarà l’impresa affidataria che è tenuta a garantire verso il committente il rispetto di tutte le regole in fase di attuazione e delle previsioni dei piani di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, subappaltarici e dei lavoratori autonomi, così come i requisiti professionali, che nel testo previgente dovevano essere elaborati e verificati esclusivamente dal committente, oggi dovranno essere verificati dall’impresa affidataria nei confronti delle subbappaltatrici.

In conclusione , si è chiarita come la responsabilità del committente sia una responsabilità prevalentemente di natura organizzativa e gestionale, consentendo al committente pubblico o privato di delegare tutti i propri compiti e, ove la delega sia corretta conseguentemente alle responsabilità, al responsabile dei lavori.


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