Sgravi conciliazione vita lavoro, le nuove indicazioni Inps per i datori di Lavoro

 

09 Agosto 2018

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Facendo seguito a quanto previsto e realizzato dalla circolare Inps n.163 del 03 novembre 2017, sul tema degli agli sgravi contributivi per i contratti collettivi aziendali contenenti misure per la conciliazione vita privata e lavoro, è stata emessa una nuova circolare (n. 91 del 03 agosto 2018), che disciplina le modalità di erogazione dei benefici per l’anno 2018.

Con la circolare del 03 novembre si fornivano le indicazioni rivolte alla fruizione dello sgravio contributivo ai sensi del decreto interministeriale del 12 settembre 2017, per i contratti aziendali stipulati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018. Con la recente nota del 03 agosto l’Istituto fornisce indicazioni ai datori di lavoro per l’attribuzione e la fruizione del beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2018. In particolare, il riconoscimento del beneficio in questa seconda fase è riferito, come previsto dal decreto di riferimento, ai contratti aziendali stipulati tra il 1° novembre 2017 e il 31 agosto 2018.

È importante precisare che ciascun datore di lavoro può usufruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018. Per questo motivo nella seconda fase avviata con la nuova circolare, non saranno ammesse le richieste ricevute da datori a cui è già stato riconosciuto il medesimo sgravio per l’anno 2017.

Sgravi 2018

La domanda deve essere presentata accedendo con le proprie credenziali aziendali al portale telematico Inps e quindi utilizzando il modulo di istanza on line: “Conciliazione Vita-Lavoro 2018”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, entro il 15 settembre 2018.

Ogni azienda può richiedere lo sgravio per una sola delle posizioni contributive attive presso Inps. In proposito è importante verificare con attenzione la posizione su cui presentare l’istanza, tenendo in considerazione che la posizione per cui viene presentata la domanda è quella che può fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo descritta nella circolare n. 163/2017, che tiene conto anche dei dati delle altre posizioni riferite al medesimo datore di lavoro.

Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione Cida, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima posizione contributiva. Il datore che abbia esclusivamente posizione Cida deve presentare la domanda su tale posizione.

In considerazione delle risorse finanziarie allocate, pari a 54.600.000 euro, per l’annualità 2018, Inps una volta scaduti i termini per la presentazione delle richieste, effettuerà la verifica dei contatti aziendali che comportano l’introduzione di misure aggiuntive rispetto a quelle previste dal Ccnl in riferimento alla conciliazione vita-lavoro, e procederà al calcolo della misura del beneficio secondo i criteri illustrati nel paragrafo 4 della circolare 163/2017.

Chi può accedere

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che rientrino tra i requisiti descritti nel paragrafo 3 della circolare 163/2017, ai sensi di quanto illustrato dall’articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017.
Le misure contenute nei contratti aziendali devono interessare almeno il settanta per cento dei lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.

A far data dal 16 settembre Inps comunicherà alle aziende richiedenti la concessione o il rigetto del beneficio fiscale, indicandone eventualmente la misura.


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