Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva.

 

21 Novembre 2016

L’articolo 4 del Decreto legge 34 del 2014, introduce la possibilità di poter elaborare e consultare il Documento unico di regolarità contributiva a distanza (on line). Le conseguenti modalità di elaborazione del Durc sono state disciplinate dal decreto del 30 gennaio 2015 Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”.

Tale ultimo provvedimento è stato recentemente modificato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 febbraio 2016, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n 245 e quindi entrata in vigore al 19 ottobre 2016. In considerazione del decreto n.78 del 16 maggio 2014, Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, che conferisce la facoltà al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di emettere provvedimenti che modifichino le modalità di applicazione , trasmissione ed elaborazione del DURC, è stata quindi pubblicata la recente lettera circolare n. 33 del 02 novembre 2016, che illustra le nuove modifiche introdotte negli articoli 2 e 5 del decreto del 30 gennaio 2015.

L’articolo 2 (Verifica di regolarità contributiva), viene modificato nel comma 1, con la precisazione che i controlli da parte delle casse edili debbano essere effettuati anche nei confronti delle imprese “che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”, cioè tutte quelle che applicano il contratto per l’edilizia, per le quali vige l’obbligo di registrazione presso le casse edili ed il versamento dei relativi contributi, e non soltanto quindi nei confronti delle imprese “classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia”.

L’articolo 5 (Procedure concorsuali) viene modificato nei commi 2 e 3. La normativa in vigore in precedenza, e in particolare il Decreto 267 del 16 marzo 1942 Legge Fallimentare agli articoli 104 e 206 definiva già la regolarità contributiva per le imprese che hanno dichiarato fallimento relativamente agli obblighi scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, analogamente anche per le imprese in regime di amministrazione straordinaria, il decreto legislativo dell’8 luglio 1999 n. 270 (Amministrazione straordinaria grandi imprese insolventi) attribuiva la regolarità contributiva se in regola con i versamenti scaduti anteriormente all’apertura del provvedimento di amministrazione straordinaria.

La modifica del nuovo provvedimento estende la condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n. 39/2004).

In aggiunta la modifica non contempla più l’irregolarità dovuta ad una eventuale iscrizione al passivo dell’impresa da parte degli enti previdenziali, che quindi “va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3)”.

Info: Ministero Lavoro circolare 33 2 novembre 2016 – Durc online

 


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