Chiarimenti regola tecnica campeggi con oltre 400 persone

 

05 Ottobre 2016

La Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco ha indirizzato, in data 16 settembre 2016, una nota protocollare ai Comandi regionali e Provinciali, (nota 0011257) recante alcuni chiarimenti e linee guida operative relativamente al Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle struttura turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Gli articoli modificati o sui quali sono stati espressi dei chiarimenti sono i seguenti:

Titolo 1 punto 5.1 e titolo 2 punto B2.3 relativi alle distanze tra unità abitative e aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta differenziata. Il chiarimento è relativo a cosa si possa intendere per area deposito rifiuti, in relazione alle distanze minime a cui queste devono essere posizionate rispetto alle aree abitative od ai punti di ritrovo, per evitare che un eventuale incendio che si sviluppi dal deposito possa propagarsi in zone adiacenti maggiormente affollate.

La circolare chiarisce che i singoli bidoni di uso domestico, o comunque anche gruppi di tre o quattro di questi, non siano assimilabili alla definizione di deposito temporaneo di rifiuti, ove devono essere collocati in attesa di conferimento a ditta specializzata per lo smaltimento; e che il rischio di sviluppo incendio dai bidoni a servizio di piccole isole abitative possa considerarsi trascurabile se vengono rispettate le più comuni cautele di prevenzione.

Titolo 1 punto 6.1 e titolo 2 punto B4.4 relativi a illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione. Anche in questo caso il chiarimento riguarda che cosa si possa considerare una via di fuga rivolta a consentire l’esodo delle persone in caso di emergenza; tali percorsi infatti devono essere provvisti, come definito dalla Regola Tecnica di cui ai punti 4.1 e 10.1 dell’allegato 1 del D.M. del 28 febbraio 2014, di adeguata illuminazione che garantisca visibilità anche in orario notturno.

Chiarimento rispetto al Titolo 2, prospetto A3, relativo alla definizione di “Tende con mezzo” all’interno della quale si specifica che rientrano anche i carrelli tenda e i veicoli con una tenda posta sopra l’abitacolo.

Al Titolo 2, punto B2.3, si integrano le disposizioni generali relative alle distanze minime di parcheggio dei veicoli, rispetto alle unità abitative, per i quali, ai sensi del punto B2.3 dell’allegato 1 delle RTV, vige il divieto di parcheggio a ridosso di queste ultime nelle aree classificate come D ed E (a elevato affollamento previsto).

In queste aree infatti, in caso di emergenza, potrebbe essere necessaria la circolazione di mezzi di soccorso, e la presenza di veicoli privati parcheggiati a ridosso delle unità abitative potrebbe causare intralcio alle attività di soccorso ed alle procedure di esodo; in tal senso si considera quindi una distanza utile ed idonea per garantire il rispetto delle disposizione, non debba essere inferiore ad 1 metro; tale divieto ovviamente non riguarda i camper ed i veicoli in genere che già di per se costituiscono una unità abitativa (come ad esempio quelli con tenda montata sull’abitacolo).

Info: VVF chiarimenti su DM 28 febbraio 2014


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