Proroga 60×1000 per autocertificazione esonero lavoratori disabili

 

25 Luglio 2016

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A far data dal 3 maggio 2016, i datori di lavoro responsabili delle imprese in cui lavorano dipendenti occupati in attività considerate particolarmente a rischio devono effettuare una autocertificazione in forma esclusivamente telematica per l’attestazione dell’esonero degli obblighi relativi al collocamento mirato per queste persone (ove per collocamento mirato si intende l’insieme delle misure tecniche rivolte ad individuare all’interno dell’azienda una mansione adeguata alle competenze del lavoratore).

La procedura prevede l’inserimento di una serie di dati, presso il portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui si dovranno specificare il numero di dipendenti totali, l’ambito provinciale, la base di computo e il numero di lavoratori con disabilità impiegati. Il sistema calcolerà automaticamente la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota massima di esoneri

La legge 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili tutela in tutte le sue forme il diritto al lavoro per le persone diversamente abili e ne definisce criteri e modalità, in particolare il comma 3 bis dell’articolo 5 (introdotto dal D.Lgs 151/2015 in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure) integra il provvedimento del 1999 per quanto riguarda il computo dei lavoratori appartenenti a questa categoria introducendo la possibilità di esonero da questo obbligo per le aziende pubbliche e private, che occupano dipendenti impiegati in attività che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.

Il decreto interministeriale del 10 marzo 2016, in attuazione dell’articolo 5 del D.lgs. 151/2015, stabiliva le modalità di versamento del contributo esonerativo, da versarsi comunque presso il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e decretava il termine di tale obbligo a sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento (10 maggio 2016).

La nota direttoriale del 15 aprile 2016 aveva già specificato che le aziende con un numero di dipendenti compreso tra i quindici e i trentacinque (le aziende cioè con una quota di riserva pari ad una unità), non possono avvalersi dell’autocertificazione dell’esonero e che il primo versamento contributivo, pari a 30,64 euro per ogni giorno di lavoro di ogni dipendente esonerato, debba essere eseguito entro i cinque giorni lavorativi precedenti all’invio della autocertificazione telematica.

Con nota direttoriale del 1 luglio 2016, la scadenza per la prima presentazione dell’autocertificazione è stata posticipata al 31 luglio 2016, successivamente a questa prima fase le aziende dovranno provvedere ad aggiornare la dichiarazione presentata in caso di variazione della quota di esonero, entro sessanta giorni dall’avvenuta modifica.

Inoltre, rispetto alle informazioni già comunicate, il datore di lavoro avrà facoltà di indicare le tempistiche entro cui avvalersi dell’esonero, che comunque dovranno essere comprese a far data dal 24 settembre e non oltre il 31 dicembre 2016.

Info: proroga invio autocertificazione 60×1000


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