Attrezzature a pressione, Decreto Legislativo 26/2016

 

25 Marzo 2016

attrezzature-pressione

In attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 53 del 4 marzo 2016 il Decreto Legislativo 26 del 15 febbraio 2016, che ne stabilisce l’entrata in vigore ufficiale per il giorno 19 Marzo 2016.

Il provvedimento è costituito da quattro articoli e due allegati così di seguito sintetizzati negli aspetti principali.

Gli articoli 1 e 2 sono incentrati sulle modifiche apportate, in conformità alla Direttiva Comunitaria 2014/68, che abroga la precedente 97/23/CE, al Decreto Legislativo 93/2000 concernente le disposizioni in materia di attrezzature a pressione.

Le modifiche più significative sono relative alla revisione delle definizioni dei seguenti termini:

  • immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato
  • messa in servizio: la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione
  • fabbricante ora: “la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione e le commercializza o utilizza con il proprio nome o marchio”
  • rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti
  • importatore: la persona fisica o giuridica che immette sul mercato attrezzature a pressione
  • distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore
  • operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore
  • specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione devono soddisfare
  • valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza effettuato da un “organismo di conformità”
  • richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione
  • ritiro: qualsiasi misura volta a impedire l’immissione sul mercato di attrezzature a pressione
  • marcatura CE: marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’attrezzatura a pressione è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa vigente

Per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato, viene confermato che le attrezzature a pressione possono essere immesse sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti di sicurezza previsti dal nuovo provvedimento, con l’eccezione che, in occasione di manifestazioni rivolte alla promozione del prodotto, è consentita la sola esposizione di attrezzature a pressione anche se non conformi, a condizione che sia apposta segnalazione grafica indicante che gli strumenti non sono conformi (ma lo saranno al momento della commercializzazione).

Sono stati inoltre introdotti nuovi obblighi documentali per i fabbricanti (articolo 1, comma n) rivolti a garantire e certificare la conformità delle attrezzature immesse sul mercato, a identificarle anche in considerazione della denominazione commerciale (c. n/6) e a predisporre adeguate istruzioni di sicurezza di accompagnamento (c. n/7). Ulteriori obblighi, sempre in relazione alle misure da adottare in materia di sicurezza sono stati introdotti anche per i distributori, gli importatori ed i rappresentanti.

Ulteriori modifiche sono state apportate al grado di responsabilità attribuibile in caso di mancata o incompleta certificazione di conformità (articolo 1 comma t) e viene identificato il Ministero dello Sviluppo Economico quale autorità competente per la predisposizione delle procedure di accertamento di conformità per l’approvazione finale (comma v) e per le verifiche periodiche che dovranno essere condotte da ispettori qualificati in possesso di requisiti definiti nel provvedimento stesso.

Gli allegati A e B definiscono tecnicamente e rispettivamente i requisiti essenziali di sicurezza delle attrezzature e i contenuti della dichiarazione di conformità da produrre e trasmettere alle autorità competenti.

Info: Decreto legislativo 15 febbraio 2016 numero 26 Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2016


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