Tracciabilità degli articoli pirotecnici nel DLgs 01/2016

 

02 Febbraio 2016

normativa articoli pirotecniciLo scorso 7 gennaio 2016 è stato approvato il D.Lgs. 01/2016 in attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Il provvedimento si compone di sette articoli.

L’articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto in conformità all’armonizzazione della tracciabilità degli articoli pirotecnici definita dal D.Lgs 123/2015; vengono quindi elencate le categorie di articoli pirotecnici, suddividendoli in considerazione del livello di rumorosità e di rischio: gli articoli pirotecnici sono classificati nelle categorie F1, F2, F3 e F4, nonché nelle categorie T1 e T2, P l e P2 (per gli articoli teatrali), con l’obiettivo di garantire in tutte le fasi della filiera produttiva la loro identificazione e quella dei loro fabbricanti, passando quindi attraverso la certificazione obbligatoria che deve essere garantita da parte di organismi notificati.

Nell’articolo 2 si entra nel merito della tracciabilità, definendo gli elementi e i criteri del numero di registrazione (obbligatorio) che devono essere necessariamente riportati sull’etichetta del prodotto.

L’articolo 3 sancisce l’obbligo di istituire e tenere aggiornato, un registro degli articoli pirotecnici a carico degli organismi notificati che rilasciano la certificazione; il registro deve contenere alcune informazioni minime illustrate nell’unico allegato al provvedimento, deve essere conservato per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati rilasciano la certificazione e ne approvano l’immissione sul mercato e deve essere messo a disposizione degli utenti pubblici pubblicandolo su internet.

L’articolo 4 introduce anche per i fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici l’obbligo di istituire un registro analogo a quello definito nell’articolo precedente, (in questo caso eventualmente anche in formato elettronico), all’interno del quale devono essere elencate per tutti gli articoli pirotecnici prodotti o importati: il numero di registrazione con la denominazione commerciale, il codice dell’articolo, la tipologia generica, l’eventuale sottotipo ed il sito di fabbricazione. Anche per questo registro vige l’obbligo di conservazione per almeno dieci anni. I produttori e gli importatori sono inoltre obbligati a trasmettere il registro alla prefettura di competenza alla cessazione dell’attività ed a fornire alle autorità di sorveglianza ed agli organi di polizia degli stati membri, (su richiesta debitamente motivata), le informazioni contenute nei registri.

L’articolo 5 definisce le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni introdotte negli articoli precedenti. In particolare il comma 1 prevede che, chiunque venda o anche solo detenga a fini commerciali, articoli pirotecnici senza numero di registrazione sia soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da 200 a 700 euro (per ciascun pezzo non etichettato). Il comma 2 sanziona invece l’assenza dei registri, sia da parte degli organismi notificati che da parte dei fabbricanti e importatori, e la mancata trasmissione delle informazioni alle autorità competenti con l’arresto da un mese a un anno e con una sanzione non inferiore a 129 Euro

L’articolo 6 introduce la clausola di invarianza finanziaria (cioè che dall’introduzione delle disposizioni non dovranno derivare oneri economici per la finanza pubblica), mentre l’articolo 7, stabilisce la data di entrata in vigore delle disposizione del decreto a partire dal 17 ottobre 2016.

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