Aggiornamento della regola tecnica sulla distribuzione del gas per usi domestici

 

12 Luglio 2018

regola-tecnica-gas

È stato pubblicato in GU serie generale n. 129 del 06 giugno 2018, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che aggiorna la regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile. Le nuove misure di seguito descritte entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Conformemente a quanto previsto dal decreto di riferimento n. 1083 del 1971, “il gas naturale a uso domestico e similare che non abbia di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rivelata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, deve essere odorizzato a cura delle imprese distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.”

Il successivo decreto ministeriale del 1993, che approva le tabelle Uni Cig relative alle norme per la sicurezza del gas combustibile, chiarisce tra le altre cose che gli impieghi similari a quello domestico possano essere rappresentati dagli impieghi che prevedono impianti di dimensioni e strutture più complesse di quelli domestici, destinati per esempio alla produzione di acqua calda o al riscaldamento di ospedali, mense, scuole.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 la responsabilità di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, e quindi anche ai fini di rendere percepibile il pericolo potenzialmente generato da una dispersione di gas naturale, è del Datore di Lavoro che si avvale in questo specifico caso del distributore al quale spetta l’onere di odorizzare il gas, anche distribuito attraverso rete centralizzata, con le modalità tecniche le condizioni normative che ritiene più efficaci ed applicabili.

Il cliente finale è tuttavia libero di non accettare le soluzioni tecniche proposte dal gestore, in tale ipotesi dovrà applicare le misure previste dal provvedimento pubblicato il 06 giugno 2018, secondo le specifiche definite nell’allegato I di tipo tecnico.

Procedura alternativa

In particolare, l’utente che dovesse non accettare le soluzioni proposte dal distributore dovrà produrre una dichiarazione firmata di volersi avvalere di alternative altrettanto valide in termini di tutela della sicurezza, è avrà la responsabilità di adottarle secondo le prescrizioni previste dalla norma tecnica. Alcune soluzioni alternative potrebbero essere rappresentate ad esempio dall’adozione di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili integrati di elettrovalvole di intercettazione automatica in caso di superamento dei valori limite di sicurezza.

In assenza della certificazione di cui sopra firmata dal legale rappresentante dell’azienda utilizzatrice, il fornitore deve bloccare l’erogazione del combustibile o comunque non provvedere all’allaccio al sistema centralizzato di distribuzione.

Entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli utenti finali già forniti di gas odorizzato da parte del fornitore che intendano invece procedere autonomamente all’adozione di soluzioni equipollenti e altrettanto validate, dovranno inviare comunicazione al fornitore mediante la certificazione firmata di cui sopra, in assenza della quale il gas combustibile resterà odorizzato.

Le aziende fornitrici di gas combustibile dovranno produrre un elenco, da tenere aggiornato, in cui saranno indicati i nominativi degli utilizzatori che hanno scelto di adottare soluzioni alternative alle odorizzazioni autonome, descrivendo la tipologia di sistema impiegato e l’efficacia in termini di sicurezza.


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