Il volontariato nel Testo Unico Sicurezza

 

Testo Unico Sicurezza – Volontariato

volontari

La normativa sulla sicurezza sul lavoro e il settore del volontariato.

Il contesto lavorativo italiano è diventato molto eterogeneo e per la sua rinnovata natura, comprende oggi ruoli e figure che fino a qualche anno fa risultavano di carattere marginale, se non addirittura assenti.
Il ruolo dei volontari, all’interno delle situazioni lavorative riflette proprio una delle tante realtà che nel corso degli ultimi anni hanno via via assunto sempre maggior consistenza, con ricadute importanti sia dal punto di vista dell’impatto professionale, che da quello normativo.

Articoli 2 e 3 del Dlgs 81/08

Risulta comunque opportuno ricordare che nella definizione di “Lavoratore” di cui già all’art 2 del D.Lgs 81/08, viene sottolineato dal legislatore come all’interno di questa figura rientrino anche i casi di persone che prestano la loro attività “con o senza retribuzione”.
Inoltre, nel successivo art 3-bis (introdotto dal D.Lgs 106/09) si anticipava che tutti gli aspetti relativi alle figure dei volontari avrebbero dovuto essere oggetto di successiva specifica normativa in carico alla Commissione Consultiva Permanente.

La Commissione Consultiva Permanente, 13 aprile 2011

L’inclusione dei volontari all’interno della normativa italiana relativa alla sicurezza e prevenzione sul lavoro, è un passaggio chiave e socialmente innovativo che porta, di fatto, il volontari ad essere equiparati a un lavoratore dipendente, consulente, artigiano o libero professionista, con relativi doveri e diritti.
Facendo dunque seguito a quanto anticipato dall’art 3-bis, la Commissione Consultiva Permanente ha emesso in data 13 Aprile 2011, un Decreto Attuativo con il quale vengono regolamentate le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per le organizzazioni che, nell’art 1 del sopracitato Decreto, ricadono nella definizione di: “ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso […]”. Entrano a far parte di questa definizione, quindi, la protezione civile, i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i Volontari dei Vigili del Fuoco, così come le organizzazioni senza fine di lucro composte da volontari quali le cooperative sociali. Per queste ultime, inoltre, in aggiunta alle disposizioni definite per i volontari sopra elencati, viene esplicitamente indicato nell’art. 3 e approfondito poi nell’art 7, che il Datore di Lavoro dovrà tenere conto, nell’assegnazione delle misure di prevenzione e protezione, di quelle attività in cui siano coinvolte persone diversamente abili.

I volontari, indipendentemente dalla organizzazione di appartenenza, sono equiparati in tutto e per tutto alle altre categorie di lavoratori; vi è quindi l’obbligo di erogare formazione, informazione ed addestramento, di sottoporre i volontari a Sorveglianza Sanitaria e di fornire adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, si pensi in particolare all’impatto di questo obbligo nei confronti per esempio dei volontari della Croce Rossa piuttosto che dei Vigili del Fuoco.
Risulta evidente quindi l’obiettivo del legislatore di voler coprire carenze nei confronti di una diffusa situazione lavorativa, che fino al 2011 non era stata regolamentata, e presa in considerazione solo marginalmente, con ricadute sociali importanti e significative che aprono la strada ad una attenzione crescente e ubiquitaria nei confronti dei volontari e dei soggetti diversamente abili.

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