Le semplificazioni introdotte per la sicurezza con il “Decreto del Fare”

 

Lo scorso 9 Agosto 2013 è stato convertito in legge il decreto 69/2013, detto anche il “Decreto del Fare”. Il Decreto in generale contiene alcune “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e prende spunto da alcune proposte suggerite dal Governo il 21 Giugno e che, in parte, riguardano anche alcune semplificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, apportando di fatto modifiche anche sostanziali al Decreto Legislativo 81/08. All’interno del panorama volto a semplificare gli adempimenti per le imprese introdotti dal Testo Unico nel 2008, è quindi opportuno ricordare i passaggi chiave del nuovo “Decreto del Fare”, relativi agli aspetti della Sicurezza.

Nello specifico prenderemo in esame queste tematiche:

  • Appalti e DUVRI;
  • Autovalutazione dei rischi;
  • Formazione;
  • Comunicazioni telematiche;
  • Verifica attrezzature;
  • Cantieri edili.

Infine termineremo con alcune considerazioni personali.

Appalto e DUVRI

Una prima modifica riguarda i lavori in appalto e più esplicitamente la redazione del DUVRI (art. 32, 1,a).
Nell’81/08 risultava (art 26, comma 3) che il Documento di gestione dei rischi da interferenze dovesse essere elaborato contestualmente al contratto di appalto, con l’esclusione dei lavori di natura puramente intellettuali e comunque solo se di durata superiore ai tre giorni. Le modifiche introdotte dal D.Lgs 69/2013 confermano l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di rischi specifici (per esempio quelli derivanti da esposizione ad atmosfere esplosive, ad egenti biologici o cancerogeni), mentre per tutte le attività definite a basso rischio infortunistico, l’obbligo viene assolto anche semplicemente nominando formalmente un incaricato che, se in possesso dei requisisti richiesti di competenza e professionalità, “sovraintenda alle attività relative alla sicurezza, realizzando il necessario coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori”.
Vi è da sottolineare come tuttavia, manchino ancora le specifiche tecniche dei requisisti professionali utili ad individuare la qualifica dell’incaricato di cui sopra, così come i criteri di basso rischio infortunistico, necessari per poter definire le aziende che possano effettivamente avvalersi dell’esenzione. L’obbligo del DUVRI inoltre decade per le prestazioni che prevedano un numero di lavoratori inferiore alle dieci unità/giorno.

Autovalutazione dei rischi

Una seconda importante novità è quella relativa alla possibilità conferita ai Datori di Lavoro di imprese a basso rischio, di effettuare una autovalutazione dei Rischi, attestando semplicemente mediante autocertificazione, di aver internamente provveduto alla valutazione stessa. È comunque opportuno sottolineare che non viene esclusa la facoltà, introdotta in realtà come clausola obbligatoria solo pochi mesi prima rispetto all’entrata in vigore del Decreto del Fare, di effettuare la valutazione seguendo procedure standardizzate (1 giugno 2013).

Formazione

Un capitolo importante inoltre riguarda la Formazione, sia quella rivolta alle figure tecniche di riferimento quali gli RSPP gli ASPP e gli addetti alle emergenze (art 31c) che al personale impiegato per un numero di giorni limitato (art.35). Nel dettaglio il Decreto prevede che siano riconosciuti dei crediti formativi a quei soggetti che in passato abbiano già ricevuto formazione sugli stessi argomenti, con lo scopo di evitare di dover ripetere a puro fine documentale, formazione già ricevuta.
Analogamente anche per i lavori di breve durata, inferiori cioè ai 50 giorni lavorativi nell’arco dell’anno solare di riferimento, sono previste semplificazioni negli obblighi relativi sia alla formazione che alla sorveglianza sanitaria. Lo scopo della semplificazione risulta quindi quello di evitare di dover sottoporre a visita medica lavoratori che prestano servizio per poco tempo, e di non dover far ripetere la medesima formazione a lavoratori che cambino il luogo di lavoro frequentemente, sempre che il settore produttivo e lo scenario espositivo di rischio restino i medesimi.

Comunicazioni telematiche

Viene anche introdotta la possibilità da parte delle imprese, di effettuare comunicazioni telematiche (art 32) a diversi Enti preposti alla vigilanza, nonché di trasmettere comunicazioni, sempre in modalità telematica relative a misure di protezione e prevenzione adottate nell’ambito di esposizioni non prevedibili. Quest’ultima facoltà, resta comunque vincolata all’utilizzo di appositi moduli, soggetti ad approvazione da parte della Commissione Consultiva Permanete, che ancora non si è espressa sulla conformità dei modelli prestabiliti; per quanto quindi sia auspicabile una rapida integrazione dell’articolo 32, al momento risulta di fatto poco applicabile.
Risulta invece più lineare e attuabile la possibilità, conferita nell’art 34 del D.Lgs 69/2013; di denunciare per via telematica eventi collegati ad infortuni sul lavoro alla sola INAIL, che si occuperà successivamente di ritrasmettere in tempo reale, la comunicazione alle autorità compenti interessate.

Verifiche attrezzature

Come già anticipato dal Decreto del Ministro del Lavoro dell’11 Aprile 2011, ad integrazione dell’art 71 c13 dello stesso D.Lgs 81/08; vengono confermati i requisiti dei soggetti pubblici e privati che possono effettuare verifiche periodiche sulle attrezzature, in luogo dell’INAIL ( o a seconda dei casi dell’ASL o dell’ARPA), ed il termine entro cui il soggetto incaricato è tenuto ad effettuare la prima verifica ispettiva, viene ridotto da sessanta a quarantacinque giorni.

Cantieri

Infine ulteriori modifiche legislative vengono introdotte in materia di Cantieri sia temporanei che mobili, con lo scopo di ridurre la burocrazia rivolta all’elaborazione documentale del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), del fascicolo dell’opera e del piano di sicurezza sostitutivo, tutti documenti resi obbligatori dal D.Lgs 81/08 e che invece potranno essere sostituiti compilando dei modelli prestabiliti semplificati. Anche in questo caso, tuttavia, il provvedimento per la diffusione di tali modelli semplificati viene demandato ad un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Considerazioni

Se dunque da un lato è indiscutibilmente apprezzabile lo sforzo del Governo di aver definito in un provvedimento volto a semplificare una parte della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto riducendo l’enorme mole di burocrazia necessaria per il corretto adempimento normativo; dall’altro molte delle soluzioni proposte risultano incomplete e quindi al momento difficilmente applicabili se non, in alcuni casi, controverse.

 


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