Sanzioni per la violazione delle norme relative alle sostanze pericolose

 

Sanzioni sulle sostanze pericolose

 

Il datore di lavoro, il dirigente, il medico competente ed i lavoratori sono i soggetti ai quali si riferiscono particolari sanzioni in caso di inosservanza delle norme previste per la tutela dai rischi inerenti le sostanze pericolose. Infatti le violazioni di queste disposizioni costituiscono dei veri e propri reati.

Recentemente il D.Lgs. 106/2009 ha modificato la portata dell’apparato sanzionatorio contenuto nel D.Lgs. 81/2008, in quanto per il datore di lavoro e per il dirigente sono state previste alcune riduzioni della misura massima dell’ammenda, passando da 12.000 € agli attuali 6.400 €, e dell’arresto, portandolo a sei mesi invece di otto. Anche la sanzione amministrativa più grave ha subìto una drastica diminuzione, i precedenti 18.000 € sono ora 2.000 €.

Per il medico competente, la pena dell’arresto non ha subìto variazioni, prevedendo un massimo di 1 o 2 mesi a seconda della gravità, mentre per l’ammenda, la nuova normativa prevede delle cifre che variano da 200 a 1.200 €.

Il comportamento che si intende punire con queste sanzioni è individuabile nella mancata determinazione preventiva della presenza di eventuali agenti chimici dannosi sul luogo di lavoro ed i relativi rischi per i lavoratori che operano in quelle aree.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire la diminuzione o la riduzione al minimo dei rischi, attraverso l’adozione di misure specifiche che tengono in considerazione la progettazione e l’organizzazione dei sistemi di lavorazione. Egli è inoltre colui che deve occuparsi della fornitura delle attrezzature idonee per il lavoro specifico e delle relative procedure di manutenzione (art. 224 D.Lgs. 81/2008).

Tra i sistemi di prevenzione che devono essere predisposti dal datore di lavoro, rientrano anche la valutazione del numero di lavoratori che sono esposti o che potrebbero esserlo e la riduzione della durata e dell’intensità di esposizione ai fattori di rischio.

Anche l’adozione di misure igieniche opportune, l’utilizzo degli agenti chimici in quantitativi necessari al lavoro da compiere e i metodi di lavoro adatti, costituiscono delle scelte che possono generare l’assunzione da parte del datore di lavoro di gravose responsabilità, dalle quali può derivare anche l’applicazione delle sanzioni previste per i casi di inosservanza di queste regole.

La legge prevede che le sanzioni siano la conseguenza di inosservanze o di disposizioni che si riferiscono a ben determinate sostanze pericolose: – per gli agenti chimici:

  • eliminazione o riduzione del rischio in seguito ad esposizione;
  • mancata previsione delle procedure di intervento a seguito di incidenti o di danni causati dall’utilizzo di agenti chimici;
  • mancato ottenimento dell’autorizzazione ministeriale per lo svolgimento delle attività in deroga;
  • inadempimento della revisione della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione in seguito alla segnalazione del medico competente sulla base delle analisi condotte sui lavoratori esposti a queste sostanze.

– per gli agenti cancerogeni e mutageni:

  • mancata sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, con una sostanza meno pericolosa;
  • mancata adozione delle misure di prevenzione previste dalla valutazione dei rischi;
  • inosservanza delle norme che impongono l’obbligo di attrezzare gli ambienti lavorativi con servizi igienici, indumenti appositi e dispositivi di protezione individuale;
  • insufficiente formazione prestata ai lavoratori.

– per l’esposizione all’amianto:

  • mancata presentazione della notifica dell’esposizione dei lavoratori all’amianto per eseguire le mansioni lavorative;
  • mancata adozione delle misure preventive e protettive poste a tutela dei lavoratori che rischiano di inalare le polveri rilasciate dall’amianto;
  • mancato accertamento periodico della concentrazione di fibre di amianto negli ambienti lavorativi;
  • mancata riduzione dei valori limite di esposizione all’amianto.

Infine, l’art. 125 del D.Lgs. 106/2009 ha abrogato la disposizione che prevedeva delle sanzioni per i lavoratori, le quali erano state elaborate per punire i lavoratori che non adottavano tutte le misure preventive, previste con l’intento di responsabilizzare anche queste figure alla tutela della propria salute e sicurezza.

 


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