I luoghi di lavoro

 

Il titolo secondo del D.Lgs 81/08 è dedicato interamente alla definizione dei requisiti che i luoghi di lavoro devono possedere per poter garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza minime e adeguate alla tipologia di attività svolta dall’azienda; nell’art 63 del detto titolo si rimanda quindi all’allegato IV del decreto, che illustra in modo molto dettagliato e omnicomprensivo, caratteristiche degli ambienti e delle infrastrutture in termini di stabilità, dimensioni, vie di circolazione e vie di fuga, varchi, scale, microclima, illuminazione e dotazioni igieniche.

È opportuno ricordare inoltre che, nella progettazione degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di carattere più propriamente igienico, è importante sempre attenersi e consultare quanto previsto dai Regolamenti di Igiene locali.
Per i luoghi di lavoro in cui sia prevista la presenza di più lavoratori, si deve già in fase progettuale, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione, notificarne il progetto agli organi di vigilanza di competenza (quindi le ASL e/o il comando dei vigili del fuoco per le attività soggette).
Le disposizioni generali si applicano a tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, dei cantieri, delle industrie estrattive, dei pescherecci, e delle aree boschive, che sono trattati in specifici regolamenti a parte.

Particolare attenzione è rivolta ai requisiti che gli ambienti devono avere in merito di barriere architettoniche in caso di presenza di lavoratori disabili, requisiti da adottare per tutte le costruzioni utilizzate come luoghi di lavoro dopo il 1 gennaio 1993.

In ogni caso, anche in presenza di vincoli urbanistici, storici o architettonici il datore di lavoro è sempre obbligato a garantire tutte le misure ritenute adeguate a garantire equivalenti livelli di sicurezza rispetto ad una costruzione progettata in base alla normativa più recente. Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad assicurarsi che le vie di emergenza siano sempre libere e sgombre, che i locali siano adeguatamente puliti e salubri, che le attrezzature ed i presidi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione e funzionanti.

Particolare attenzione viene rivolta ai locali sotterranei o semi-sotterranei, la cui differenza è definita dalla quantità di illuminazione naturale che questi ricevono; se da un lato risulta esplicitamente vietato destinare al lavoro locali chiusi sia sotterranei che semi sotterranei, esiste la possibilità di deroga sempre che il datore di lavoro assicuri le adeguate condizioni di vivibilità e che le ASL ne autorizzi l’impiego. Inoltre vi sono precise disposizione per le lavorazioni in ambienti in cui vi sia un sospetto di inquinamento atmosferico o ambientale, in questi luoghi è possibile consentire l’accesso ai lavoratori solo dopo averli bonificati e comunque in caso si sospetti un rischio residuo, devono sempre essere garantite adeguati sistemi di protezione e vie di fuga.

Luoghi di lavoro: rischi, normativa e prevenzione

 

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