Direttive Europee sulla Sicurezza sul Lavoro

 

Fino alla metà degli anni ’80 in Europa non esisteva una vera e propria normativa specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’interno del trattato che definisce le direttive sul funzionamento della Comunità Europea (TCE), questi aspetti erano perlopiù gestiti come integrazioni delle misure relative al mercato ed alle politiche economiche.
Una prima importante svolta si verificò nel 1987, con l’elaborazione dell’Atto Unico Europeo, segnata dall’introduzione di una nuova disposizione giuridica volta a promuovere “il miglioramento, in particolare dell’ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori“.
Successivamente con il trattato di Amsterdam, nel 1997, sono state definitivamente inserite all’interno del TCE le disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL).
Il risultato è che anche gli aspetti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro sono oggi regolamentati in Italia da una normativa che è il risultato del recepimento di una, o più, direttiva comunitarie.

Le direttive Europee sono provvedimenti che gli stati membri hanno l’obbligo di adottare complessivamente entro i termini stabiliti, la cui entrata in vigore viene definita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. La competenza relativa alla possibilità di disporre provvedimenti nell’ambito della sicurezza, viene conferita alla Comunità Europea nell’art 153 del Trattato sul funzionamento dell’UE, che attribuisce quindi l’autorità all’Europarlamento di poter legiferare in questo ambito. Di norma le direttive comunitarie stabiliscono dei criteri minimi, tuttavia gli stati membri nella fase di recepimento, sono comunque liberi di adottare prescrizioni più severe per la tutela dei lavoratori; per questo motivo la normativa nazionale relativa agli aspetti di protezione e prevenzione sui luoghi di lavoro, può variare tra i diversi paesi dell’Unione.

Dalle prime disposizione si sono susseguite diverse direttive europee, relative ad altrettanti campi di applicazione, che illustriamo brevemente di seguito:
La direttiva quadro sulla SSL (9/391): è la direttiva principale, adottata nel luglio del 1989 che rappresenta una svolta evolutiva nel panorama della sicurezza europea, introducendo concetti fondamentalmente riconosciuti quali per esempio l’obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi, l’attribuzione di significative responsabilità e doveri al Datori di Lavoro e l’obiettivo di definire criteri omogenei di prevenzione per tutte le categorie lavorative. Il recepimento di questa direttiva in Italia ha dato luogo al D.Lgs 626/94 e successivamente all’attuale D.Lgs 81/08.

Utilizzando come base di partenza la direttiva quadro, sono state successivamente elaborate a livello Europeo delle “direttive particolari”, che considerano aspetti specifici in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Queste applicano i criteri definiti dalla direttiva quadro a diversi ambiti e possono essere schematicamente suddivise nei seguenti gruppi di appartenenza:

  • Direttive rivolte alle prescrizioni relative ai luoghi di lavoro, attrezzature, dispositivi di protezione: si tratta di cinque direttive che coprono il ventennio 1989 – 2009 e che illustrano nel loro susseguirsi i requisiti minimi che devono possedere i luoghi di lavoro per essere conformi, incluse le modalità di valutazione del rischio da atmosfere esplosive.
  • Esposizione ad Agenti Chimici: sette diverse direttive che coprono tutti gli aspetti relativi a questo ambito, con particolare attenzione alla normativa che definisce i valori limite di esposizione e tutti gli aggiornamenti nel tempo imposti dall’evoluzione della ricerca scientifica.
  • Esposizione ad agenti fisici: una serie di direttive che nell’arco degli ultimi anni coprono gli aspetti relativi alla protezione dei rischi di tipo fisico (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni).
  • Esposizione ad agenti biologici: è la direttiva 54/2000/EC che definisce le linee guida ed i contenuti minimi per i lavoratori esposti a questo tipo di rischio, in riferimento alla classificazione in quattro categorie di appartenenza degli agenti biologici pericolosi.
  • Disposizioni in materia di volume di lavoro, rischi psicosociali e di natura ergonomica; si tratta di due direttive (90/269/EC e 90/270/EC) relative rispettivamente all’esposizione da rischio Videoterminali e Movimentazione manuale dei carichi, con attenzione agli aspetti riguardanti l’ergonomia, la distribuzione dei carichi di lavoro e lo Stress da Lavoro Correlato.
  • Disposizioni specifiche per alcuni settori, in cui si possono identificare una decina di direttive relative a titolo non esaustivo alla tutela delle lavoratrici madri, al lavoro giovanile, alle industrie estrattive e minerarie.

A queste sopracitate disposizioni si aggiungono poi una serie di linee guida, che prendono spunto dall’art 114 del Trattato sul funzionamento dell’UE.
Si tratta di direttive di natura più tecnica secondo il cosiddetto “nuovo approccio”, sulla base del quale i diversi organismi europei di normalizzazione elaborano ed aggiornano periodicamente la normativa comunitaria in vigore. Ne fanno parte per esempio le linee guida relative agli aspetti sulla salute e sicurezza nel campo delle telecomunicazioni (ETSI), della elettrotecnica (CENELEC), e delle normalizzazioni (CEN).

È importante sottolineare infine come anche a livello Europeo, le parti sociali giochino un ruolo cruciale nell’ambito degli aspetti legislativi sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il trattato sul funzionamento dell’UE prevede infatti la possibilità di definire accordi autonomi, attraverso il consolidato meccanismo della consultazione a del dialogo, che ha già portato all’adozione di diversi accordi condivisi.

 


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