Carrozzerie e Autofficine

 

carrozzerieIn questo approfondimento trattiamo gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro nell’ambito della riparazione e manutenzione degli autoveicoli, officine meccaniche, carrozzerie e officine di verniciatura, appartenenti al settore merceologico “Commercio all’ingrosso e dettaglio”.
L’estrema diffusione sul territorio di questa tipologia di attività richiede una certa attenzione da parte del legislatore, rivolta a definire i criteri di valutazione dei numerosi rischi ipotizzabili per gli operatori. L’impegno della normativa tuttavia, non può limitarsi all’emanazione di opportune linee guida e misure preventive; è infatti estremamente importante che questo tipo di informazioni raggiungano i numerosi destinatari in modo efficiente e capillare, e che l’attuazione delle misure previste sia periodicamente verificata.

Entrando nel merito dell’analisi del rischio nelle autofficine e carrozzeri si possono identificare genericamente delle macro-categorie di rischi:

  • rischio rumore e vibrazioni;
  • rischio movimentazione manuale dei carichi;
  • rischio nell’utilizzo di attrezzature e strumentazioni;
  • rischio elettrico;
  • rischio da esposizione a sostanze chimiche tossiche.

Rischio rumore e rischio vibrazioni

Il rischio fisico da rumore e vibrazioni meccaniche (ai sensi del Capo II e III del Titolo VIII); è piuttosto significativo all’interno delle autofficine, e sostanzialmente riconducibile all’utilizzo prolungato di strumenti rumorosi ed il cui utilizzo frequente trasmette vibrazioni soprattutto a carico degli arti superiori e della colonna vertebrale (ne sono un esempio i trapani e le pistole per il gonfiaggio degli pneumatici).

Trasporto, sollevamento e utilizzo attrezzature

Molto diffuso e importante è anche il rischio riconducibile al trasporto, trascinamento e sollevamento di carichi pesanti, nei confronti del quale è importante adottare misure organizzative adeguate, volte anche all’acquisizione di strumenti di sollevamento e trasporto meccanici.
L’inevitabile utilizzo di attrezzature e macchinari espone necessariamente al rischio correlato ad un uso improprio degli stessi strumenti, ovvero ad un difetto dovuto a scarsa manutenzione o ad usura, che ne rendano pericoloso l’impiego. Rientrano in questa ampia categoria di attrezzature per esempio le presse idrauliche (rischio schiacciamento), le corone dentate (rischio di schiacciamento e torsione) e le piattaforme di sollevamento dei veicoli.

Oltre ai rischi “diretti”correlati all’uso di attrezzature, esistono anche una serie di rischi “Indiretti”, correlati per esempio all’accidentale produzione di schegge di alluminio nell’utilizzo dei banchi da raddrizzatura, alla possibile esposizione ad alte temperature con cui si può venire a contatto nell’uso di forni di cottura e al sempre presente rischio da elettrocuzione.

Il rischio chimico

Abbiamo lasciato per ultimo il rischio da esposizione a sostanze chimiche, che è significativamente alto nell’ambito delle attività ivi descritte e merita un approfondimento.
L’uso delle sostanze chimiche nelle carrozzerie, nelle officine o negli impianti di verniciatura è determinato dall’utilizzo di sostanze potenzialmente tossiche per l’organismo (vernici, solventi, oli lubrificanti) così come all’eventuale esposizione indiretta a queste ed altre sostanze per esempio durante le operazioni di smerigliatura o la manipolazione dei rifiuti.

La normativa di riferimento per quanto attiene la regolamentazione nell’uso delle sostanze chimiche è la normativa europea conosciuta come REACH (CE 1906/2007) che disciplina la classificazione, il trasporto, la conservazione, l’etichettatura, la manipolazione e lo smaltimento delle sostanze chimiche definite pericolose.
Una sostanza chimica, che sia un preparato o una miscela, viene definita pericolosa quando ha in se un potenziale intrinseco di arrecare un danno; la classificazione del rischio risultante viene stabilita in base all’entità del danno procurabile ed alla probabilità (es via di esposizione) che il danno si manifesti.

La valutazione del rischio chimico quindi, all’interno delle officine e carrozzerie, così come in qualsiasi altra tipologia di attività del resto, deve tenere conto non solo di quanto una sostanza e pericolosa, ma anche e soprattutto delle modalità di impiego, dell’efficacia dei dispositivi di protezione, e del risultante rischio residuo di esposizione.
Attività presenti nelle officine meccaniche quali la verniciatura, la manipolazione di materie plastiche, l’esposizione ad idrocarburi o fumi di scarico, e l’impiego di solventi sono processi che vanno attentamente valutati all’interno della specifica realtà lavorativa e nei confronti dei quali vanno elaborati adeguate ed efficaci misure di prevenzione e protezione e controlli periodici (anche dal punto di vista sanitario) per verificare i livelli di esposizione nel tempo.
Molte di queste attività inoltre, in aggiunta al rischio chimico per la salute degli operatori, possono dare luogo ad un rischio chimico per la sicurezza, in riferimento alle proprietà fisiche di infiammabilità, alla possibilità che si sviluppino esplosioni ed alla natura corrosiva di acidi o basi forti (si pensi per esempio alle batterie esauste dei mezzi di trasporto).

Risulta quindi evidente, come accennato in apertura, che le misure normative non siano da sole sufficienti se non corredate da un efficace sistema di diffusione; a questo scopo la formazione dei lavoratori, costante e periodica, diventa uno strumento indispensabile sia a livello di prevenzione degli infortuni, che a scopo di divulgare buone prassi e protocolli informativi.

Una considerazione finale di carattere più ambientale, è relativa alla corretta manipolazione e smaltimento dei rifiuti prodotti nelle autofficine; anche in questo caso la normativa europea ha stabilito dei criteri precisi di classificazione dei rifiuti pericolosi, attribuendo un codice identificativo per ogni tipologia di rifiuto.
Ogni rifiuto deve quindi essere opportunamente classificato e di conseguenza smaltito conformemente alla potenziale pericolosità, avvalendosi di trasportatori e smaltitori accreditati e certificati, e trattenendo la documentazione di avvenuto smaltimento rilasciata dall’esercizio finale di smaltimento.

 


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