Per la categoria autoferrotranvieri

 

La Commissione per gli Interpelli, prevista ed istituita nell’art 12 del D.Lgs 81/08, ha la funzione di rispondere a quesiti di vario genere in materia di salute e Sicurezza sul lavoro, richieste che pervengono al Ministero del Lavoro e le cui risposte hanno lo scopo di rendere maggiormente applicabili ed attinenti alle realtà lavorative, concetti definiti in forma generale nel Testo Unico.

Una recente richiesta proveniente da parte dell’Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri trova risposta da parte della Commissione nella nota esplicativa del 13 marzo 2013 nr 04/2014.
I punti 1.11 e 1.12 dell’allegato IV chiariscono gli obblighi di predisporre locali di riposo e refezione per alcune tipologie di aziende, definendo di conseguenza quali siano i Datori di Lavoro obbligati, nonché le modalità e le caratteristiche procedurali e strutturali, con cui realizzare questi ambienti.

L’interpello dell’Unione Ferrotranvieri quindi sostanzialmente chiede se le categorie lavorative di appartenenza, sono soggette a tale obbligo di predisposizione di locali adeguati, ed in caso affermativo, in che misura.
Inevitabilmente il D.Lgs 81/08 non copre la pluralità delle casistiche imprenditoriali, pubbliche e private, distribuite sul territorio, ma è opportuno precisare (come anche la stessa Commissione per gli interpelli ricorda nella nota di risposta) che già il Testo Unico sottolinea nell’art 3 come vengano date disposizioni rivolte ad armonizzare le normative in vigore fino a quel momento, facendo per il caso in oggetto, esplicito riferimento alla legge 191 del 26/04/1974 relativa alla disciplina in tema di trasporto ferroviario.
Nella nota inoltre la Commissione precisa che la legge 191 riprendeva di fatto disposizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, direttamente dal D.P.R 303 del 1956, storico decreto che per la prima volta in Italia affrontava e definiva i temi relativi alle “Norme generali per l’igiene sul lavoro”.
Preso atto quindi che le disposizioni del D.P.R del 56 sono state praticamente integralmente trasferite nell’allegato IV del D.Lgs 81/08, ne risulta che le disposizioni qui da ultimo contenute siano applicabili senza ulteriori indugi o dubbi anche alla categoria degli autoferrotranvieri.

Ad ulteriore sostegno della disposizione inoltre, la nota di risposta ribadisce come in alcune situazioni in cui sussistano evidenti problemi di organizzazione e sicurezza interna alle strutture, e quella posta dell’Unione Generale Autoferrotranvieri è una tematica che rientra a pieno titolo in queste situazioni, l’approntamento di misure rivolte a garantire la salute e la sicurezza degli operatori sia un dovere indubbio ed imprescindibile che si deve applicare “a tutti i lavoratori e a tutti i luoghi di lavoro, nessuno escluso”.

Gli altri interpelli di marzo 2014

 


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