In direttiva il quarto elenco di valori esposizione agenti chimici

 

09 Febbraio 2017

Conformemente a quanto previsto dal comma due, articolo 3 della direttiva Europea che disciplina la regolamentazione sulla protezione da agenti chimici, (98/24/CE), in cui si conferisce alla Commissione Europea per la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici, il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale, in considerazione dell’evoluzione dei dati scientifici e sanitari, è stata pubblicata la revisione di alcuni valori limite di esposizione professionale.

Il documento (Direttiva UE 2017/164 del 31 gennaio 2017) è costituito da nove articoli e un allegato contenete l’elenco delle trentuno sostanze chimiche per le quali sono stati rivisti i limiti di esposizione.

In considerazione delle recenti revisioni scientifiche e normative il comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) ha raccomandato di stabilire per tutti questi trentuno agenti chimici, nuovi valori limite indicativi di esposizione professionale per via respiratoria valutandone la media ponderata in un arco di tempo di otto ore.

In particolare ai sensi della stessa direttiva 98/24/CE, per “valore limite di esposizione professionale” si intende, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento specificato, che può essere a lungo termine (otto ore) o di più breve durata, in genere quindici minuti.

Inoltre, per ognuno degli agenti chimici per i quale è stato ridefinito il valore limite indicativo di esposizione professionale nel recente quarto elenco, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale (art 3 comma 3, 98/24/CE), in considerazione dei valori imposti dalla direttiva di recente pubblicazione e con lo scopo di determinare la natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione nazionale.

Il nuovo elenco precisa che sei degli agenti chimici inclusi nella recente revisione: monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio, acido acetico, 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A, figuravano già in precedenza in rispettive direttive comunitarie che ne avevano ulteriormente ridefinito i limiti di esposizione con provvedimenti successivi a quello originale; per queste sei sostanze i nuovi limiti sostituiscono quelli in vigore.

Per alcune delle sostanze presenti nell’allegato (monossido di azoto e il biossido di azoto e monossido di carbonio) sussistono delle difficoltà tecniche per la definizione dei valori limite nelle attività sotterranee o in gallerie, dal momento che le metodologie utilizzate per le misurazioni sono attualmente lacunose. Per queste sostanze è quindi previsto un periodo di transizione prima che i nuovi valori limite siano vigenti, che avrà termine al 21 agosto 2023, salvo ulteriori proroghe.
Per tutti gli altri valori gli stati membri dovranno adottare misure legislative ed amministrative adeguate per conformarsi alle nuove disposizioni entro il 21 agosto 2018.

Info: direttiva UE 2017/164


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