Norme tecniche prevenzione incendi strutture scolastiche

 

07 Settembre 2017

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017 del Decreto del Ministero degli Interni del 07 agosto Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono state approvate le misure tecniche verticali (RTV) applicabili alle attività scolastiche, così come previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Il decreto si organizza in quattro articoli e un allegato che costituisce parte integrante del documento; il campo di applicazione del decreto, come specificato dall’articolo 2, è relativo alle attività scolastiche elencate nel DPR 151/2011 all’allegato1 con il numero 67, (Nuovo Regolamento di semplificazione di prevenzioni incendi) sia quelle già esistenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento che quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.

Sempre l’articolo 2 introduce la possibilità, a discrezione del soggetto professionalmente competente, di applicare quanto previsto in alternativa o ad integrazione di quanto già previsto dalle disposizioni antincendio definite del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 218 del 16 settembre 1992 ed esclusivamente vigente fino all’entrata in vigore del nuovo provvedimento (25 Agosto 2017).

L’articolo 3 del provvedimento, elenca le modifiche introdotte al decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 che consistono sostanzialmente nell’aggiunta del capitolo “V.7 – Attività scolastiche” alla sezione V dell’allegato 1 Regole tecniche verticali, e che vengono di seguito integralmente riportate:

  • “All’art. 1, comma 2, è stata aggiunta la lettera «q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica” e successive modificazioni.
  • All’art. 2, comma 1, dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido”.

L’allegato grafico costituisce l’insieme delle specifiche norme tecniche e definisce nel dettaglio il campo di applicazione: edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti con l’esclusione delle scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche.

In primo luogo gli ambienti di pertinenza scolastica vengono classificati in relazione al numero di occupanti, alla quota massima dei piani su cui sono edificate, alla destinazione ed alla eventuale e possibile presenza di materiale infiammabile (archivi cartacei, arredamento e mobilio), di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di sostanze o miscele pericolose e facilmente infiammabili (per esempio nei laboratori didattici). In considerazione di tali classificazioni vengono definite le appartenenze ad uno o altro profilo di rischio incendio, e di conseguenza applicate le strategie antincendio relative allo specifico profilo.

Tali strategie di prevenzioni incendi seguono quelle definite nella regola tecnica orizzontale (RTO), che deve essere integralmente applicata in considerazione dei criteri di prevenzione definiti dalle misure antincendio; in aggiunta vengono elencate delle soluzioni complementari, ed in alcuni casi sostitutive, rispetto alle misure definite nella RTO che includono le misure di reazione e resistenza la fuoco, quelle relative alla compartimentazione, alla gestione ed al controllo dei presidi antincendio, e le disposizioni sulla progettazione e realizzazione dei sistemi di rilevazione di un eventuale impianto di allarme.

Vengono infine anche definiti i criteri di progettazione dei vani degli ascensori a servizio dell’attività, che devono essere almeno di tipo SB, se non già progettati all’interno di vani scala protetti.

Info: Norme tecniche prevenzione incendi attività scolastiche


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