Regolamento Sinp in Gazzetta Ufficiale

 

11 Ottobre 2016

Entrerà in vigore il 12 ottobre 2016 il Decreto 183 del 25 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 e recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell’articolo 8 del Decreto Legislativo 81 viene istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di raccogliere e fornire dati alle istituzioni preposte alla vigilanza in relazione agli infortuni ed alle malattie professionali, per meglio orientare e valutare le misure di prevenzione attualmente in vigore. In particolare il comma 4 dell’articolo 8 definisce le regole tecniche per la realizzazione del sistema, recepite dal provvedimento che entrerà in vigore a breve.

Il sistema SINP si basa sulla cooperazione degli enti che collaborano alla raccolta dei dati e ne usufruiscono (il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’Interno, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e l’Inail) attraverso un portale telematico messo a disposizione sul sito dell’Inail, che consente, dopo autenticazione, di poter trasmettere i dati direttamente all’Istituto assicurativo nazionale.

Le informazioni contenute nel sistema sono elencate in modo schematico nell’allegato A al provvedimento, e vengono comunicate in formato anonimo con periodicità annuale. Lo scopo della raccolta è quello di orientare, pianificare e valutare l’efficacia delle azioni di prevenzione in vigore, per le diverse attività soggette alla trasmissione, per sviluppare un costante e progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi di vigilanza.

I dati devono essere relativi alle informazioni per ogni settore di attività come dalla classificazione per categoria proposta nell’allegato A e saranno conservati sul sistema per un periodo massimo di due anni.

Nell’articolo 5 del provvedimento viene istituito un Tavolo tecnico, composto da vari membri provenienti dai Ministeri e dalle istituzioni coinvolte nello sviluppo del sistema che ha il compito di verificare l’efficienza delle modalità tecniche con cui il sistema è stato sviluppato, di garantire che il flusso informativo funzioni come previsto e consenta di raggiungere gli obiettivi previsti, formulare proposte migliorative rispetto alle potenzialità del SINP, anche in termini di fruibilità dei dati e di modalità di accesso, produrre le relazioni annuali previste dall’art 5 del Testo Unico Sicurezza ed altre relazioni qualora richieste da enti preposti alla vigilanza e svolgere attività di supporto, anche di tipo formativo, agli enti che cooperano alla raccolta dei dati.

Costituiscono parte integrante del provvedimento sei allegati, che contengono informazioni in formato grafico i cui contenuti potranno essere eventualmente modificati dal Ministero del Lavoro con provvedimenti migliorativi approvati dal Tavolo tecnico.

Gli allegati contengono informazioni come: descrizione schematica dei dati che devono essere raccolti dal sistema; tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell’allegato A; formati elettronici ammissibili per la comunicazione dei dati; modalità di cooperazione tra gli enti coinvolti nella raccolta e nella fruizione delle informazioni; elenco dei soggetti legittimati ad accedere ai dati in base alle proprie specifiche competenze; fonti informative ed il ruolo degli enti fornitori.

Info: GU 27 settembre 2016 n.226 Decreto 25 maggio 2016 n.183


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