Dispositivi di protezione individuale, nuovo regolamento UE

 

21 Aprile 2016

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In recepimento della Direttiva 2016/425/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale che abroga la precedente direttiva 89/686/CEE.

Il nuovo regolamento “stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione“.

Si applica, come definito negli articoli 2 e 3, a tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, intesi come i dispositivi fabbricati per proteggere dai rischi per la salute o sicurezza, inclusi i ricambi e i sistemi di collegamento a punti di ancoraggio sicuri.

Non si applica invece ai DPI in uso alle forze armate e quelli per autodifesa, a quelli per uso privato destinati a proteggere l’utilizzatore da condizioni atmosferiche non estreme o da acqua e umidità; a quelli in uso su navi ed aerei e a quelli destinati a proteggere testa, viso e occhi per conducenti e passeggeri di ciclomotori.

L’immissione sul mercato dei DPI è consentita solo se questi sono mantenuti in stato di perfetta efficienza e se utilizzati per gli scopi per i quali sono stati progettati, se il loro uso non pregiudica la salute e la sicurezza sia degli utilizzatori che dei colleghi e se soddisfano i requisiti minimi definiti nell’allegato II del nuovo decreto.

Il Capo II della direttiva definisce, nel dettaglio, quali siano gli obblighi degli operatori economici, distinti in:

  • Fabbricanti, chi progetta e fabbrica un DPI e lo commercializza con il proprio marchio
  • Mandatari, chi riceve da un fabbricante un mandato che lo autorizzi ad agire per suo conto
  • Importatori, chi immette sul mercato dell’Unione DPI fabbricati in un altro paese
  • Distributori, chi immette sul mercato un DPI che non sia il fabbricante o l’importatore

Il Capo IV definisce le categorie dei DPI, classificandoli per tipologia di rischio da cui devono proteggere, in riferimento all’allegato 1 del provvedimento stesso, in tre categorie.

  • Categoria I, comprende dispositivi rivolti a proteggere esclusivamente dai seguenti rischi minimi:
    • lesioni meccaniche superficiali;
    • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
    • contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
    • lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole;
    • condizioni atmosferiche di natura non estrema.
  • Categoria II, comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
  • Categoria III, comprende esclusivamente i dispositivi progettati per proteggere dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili. In merito alle classi di pericolo di seguito elencate, questi dispositivi in considerazione della complessità e della loro natura, richiedono addestramento specifico all’uso:
    • sostanze e miscele pericolose per la salute;
    • atmosfere con carenza di ossigeno;
    • agenti biologici nocivi;
    • radiazioni ionizzanti;
    • ambienti ad alta temperatura (almeno 100°C)
    • ambienti a bassa temperatura (– 50°C o inferiore)
    • cadute dall’alto;
    • scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
    • annegamento;
    • tagli da seghe a catena portatili;
    • getti ad alta pressione;
    • ferite da proiettile o da coltello;
    • rumore nocivo.

Il provvedimento entrerà in vigore integralmente dal 21 aprile 2018, con le eccezioni degli articoli dal 20 al 36 e dell’articolo 44, quindi tutto il Capo V “notifica degli organismi di valutazione della conformità“, che entrerà in vigore il 21 ottobre 2016; e del paragrafo 1 dell’articolo 45 relativo al conferimento di facoltà agli Stati Membri di imporre sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (anche di carattere penale), che avranno tempo per trasmettere la natura e l’entità delle sanzioni fino al 21 Marzo 2018.

Info: Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale


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