• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 04
Nome

Cognome

E-mail

Testo della richiesta
 
Protocollo “rosa”: Inail Regione Toscana
08.09.2010

Nella giornata del 6 settembre u.s. è stato siglato il “Protocollo Regione Tosca
Infortuni: azienda unico “garante” della sicurezza
07.09.2010

Con la sentenza n° 32357, depositata il 26 Agosto u.s., la Corte di Cassazione p
No Tecnostress Day: al via la terza edizione a Bracciano
06.09.2010

Anfos in collaborazione con Netdipendenza Onlus presenta la terza edizione del N
SENTENZA 26762/2010: oblazione speciale nei reati antinfortunistici
24.08.2010

Nella sentenza della Cassazione penale del 12 Luglio 2010, n. 26762, si prende i

SPONSORS

Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

IN COLLABORAZIONE CON:

Decreto Milleproroghe 2009: rinvio mirato.

del 07.01.2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
Nel decreto-legge in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il decreto-legge.

Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
  • per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
  • per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.
Con l’articolo 32 del decreto-legge in argomento slittano al 19 maggio 2009:
  • l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
  • il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).

Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto-legge in argomento è il seguente:
“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”

Fonte: lavoripubblici.it

 compila il modulo per avere Informazioni e richieste.
 
Nome
 
Cognome
 
Azienda
 
Ruolo aziendale
 
Telefono
 
E-mail
 
Oggetto della richiesta
 
RICHIESTA
 
Prima di completare la registrazione, leggi l'informativa sulla privacy:
Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03

Gentile Cliente, la presente per informarLa che presso Anfos viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle banche dati Anfos in seguito all'acquisizione del Suo consenso salvi i casi di cui all'art. 24 D. Lgs. 196/03. In base a tale normativa il trattamento sara' improntato ai principi di correttezza, liceita' e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art.13 La informiamo che:

1. I dati sono raccolti per finalita' contrattuali, commerciali, amministrativo-contabili, statistiche e per l'instaurazione di normali contatti commerciali ed il trattamento avviene con le seguenti modalita': manuale ed informatizzata.

2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.

3. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno il mancato raggiungimento delle finalita' di cui al punto 1.

4. I Suoi dati sono stati acquisiti tramite nostra richiesta / Suo contatto e potranno essere comunicati a spedizionieri, corrieri, consulenti per l'attuazione delle finalita' sopra indicate nonche' per ulteriori iniziative di marketing, di pubblicita', di promozione e di ricerche di mercato.

5. Ai titolari ed ai responsabili del trattamento potra' rivolgerSi per far valere i Suoi diritti cosi' come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/03 e cioe': la conferma dell'esistenza o meno dei dati che La riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

6. I Titolari del trattamento e' Anfos.

7. I Responsabili del trattamento anche ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 196/03 e' Anfos.

8. L'elenco completo dei responsabili e' disponibile presso la sede Anfos.

Consenso

Il Cliente, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell'informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
 
 
Campi che sono richiesti per l'invio.