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Cassazione: sentenza stabilisce che il proprietario è responsabile della sicurezza degli operai in c

del 28.09.2009
Se dovete ristrutturare la casa o l’ufficio e vi rivolgete a un operaio, piuttosto che ad una ditta, sappiate che siete responsabili della sua sicurezza e dovete adottare le norme anti-infortunistiche. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione (36581/2009), che ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva assolto, “perché il fatto non sussiste”, il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto a causa di un infortunio sul lavoro. I giudici avevano ritenuto che, non essendovi un rapporto di subordinazione tra il committente e l’operaio, il proprietario dell’immobile non poteva essere considerato responsabile della violazione delle norme antinfortunistiche. Contro la sentenza di appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il committente fosse comunque responsabile di “culpa in eligendo” e quindi tenuto alla vigilanza della sicurezza del lavoratore.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ed annullando la sentenza con rinvio, ha rilevato che “nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente di lavori è responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale per assumersi la responsabilità dell’attuazione generale delle misure antinfortunistiche”. Ciò vale, tra l’altro, anche per l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dal Testo Unico 81/2008 e dal D.lgs 106/2009.



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